Irregolarità contributive, istanza di rateizzazione accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda: illegittima l’esclusione dalla gara

Irregolarità contributive, istanza di rateizzazione accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda illegittima l'esclusione dalla garaCome noto, la sussistenza di violazioni contributive gravi e definitive comporta l’esclusione dell’operatore in difetto dalla procedura di gara. Cosa accade, però, nel caso in cui l’operatore in questione ponga in essere un “ravvedimento operoso”, così rimediando alla violazione sopra citata? Andrà comunque escluso?

Con avviso di manifestazione di interesse, la stazione appaltante indiceva una procedura di gara – da espletarsi per via telematica mediante RdO sul MEPA – al fine di affidare il servizio triennale di manutenzione hardware dei server del Comune, nel corso della quale veniva richiesta la formulazione di offerta a cinque operatori economici.

Compilata la graduatoria e formulata l’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante procedeva alla verifica dei requisiti di partecipazione. Nel corso di tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate evidenziava che l’aggiudicataria era responsabile violazioni definitivamente accertate per gli anni 2015 – con riguardo al modello di liquidazione 770 semplificato – e 2017 – per omesso versamento dei tributi derivanti da contratti di locazione pluriennali. Per tale ragione, la stazione appaltante escludeva detta impresa in quanto non in possesso dei requisiti ex articolo 80, comma 4, Codice.

Nel giudizio instaurato per reagire contro una esclusione ritenuta illegittima, l’operatore evidenziava di aver presentato – relativamente al mancato pagamento dei tributi in virtù del modello 770 – istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate, accolta dall’istituto in data anteriore all’indizione della gara e al termine di presentazione delle offerte. Con riguardo, invece, alla violazione del 2017, il ricorrente sosteneva si trattasse di meri interessi di mora relativi ad un debito già saldato – e comunque di importo inferiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, Codice (ossia 5.000€).

In altri termini, l’operatore sostiene non solo di non essere colpevole di gravi violazioni definitivamente accertate circa il pagamento di tributi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte – sicché non andava escluso – ma anche che l’amministrazione, prima di disporre l’esclusione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, Codice, così da permettere al ricorrente di chiarire la propria posizione in merito.

Il Collegio accoglie il ricorso, premettendo che:

– è pacifico, secondo quanto statuito dall’articolo 80, comma 4, Codice, che per integrare la causa di esclusione è necessario che: a) la violazione fiscale sia grave (ossia di importo superiore ad € 5.000); b) che il debito riguardi imposte e tasse certe, liquide ed esigibili; c) che le violazioni siano accertate in via definitiva (ossia con pronuncia giurisdizionale ovvero provvedimento amministrativo non più impugnabili);

– laddove l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi nei confronti del fisco – pagando il debito o impegnandosi a pagare lo stesso (ivi inclusi gli eventuali interessi) in maniera vincolante prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande – questi non potrà essere destinatario di provvedimento di esclusione;

– sul punto la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che “ai fini della partecipazione alla gara, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve aver conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario, non essendo invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza” (cfr. TAR Veneto Venezia, Sez. I, 2.3.2020 n. 204).

Tanto premesso, il Collegio osservava che:

  1. per il debito relativo al modello 770 era stata presentata – e accolta in data antecedente l’indizione della procedura – domanda di rateizzazione e che, in ogni caso, la relativa cartella era stata oggetto di provvedimento di sgravio in data anteriore alla disposta esclusione e alla susseguente aggiudicazione;
  2. quanto al debito relativo alla cartella del 2017, tale somma riguardava i soli interessi di mora di un debito già estinto – somma che, in quanto inferiore alla soglia di cui all’articolo 80, comma 4, non giustificava in alcun modo l’esclusione;
  3. in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, riferibili anche ai rapporti di diritto pubblico, ed in ragione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 Codice, la stazione appaltante avrebbe dovuto, a fronte della dichiarazione di assenza di cause di esclusione rilasciata dall’aggiudicataria provvisoria, richiedere a quest’ultima i necessari chiarimenti prima di procedere all’esclusione.

Da ultimo, in merito alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, il Collegio la rigetta “non avendo la ricorrente richiesto il subentro nel relativo rapporto”. Ai sensi dell’articolo 122 cpa, infatti, perché il giudice amministrativo possa dichiarare l’inefficacia del contratto è necessario che il ricorrente che vi abbia interesse formuli una specifica domanda di subentro nel contratto stesso. Ciò posto “all’annullamento dell’aggiudicazione non può tuttavia seguire l’inerzia della stazione appaltante che è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario (…) ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto, aggiudicando l’appalto alla medesima ricorrente”.

(TAR Veneto Venezia, Sez. I, 7/12/2020, n. 1195)