La commistione fra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione: una questione di proporzioni

Da tempo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sottolinea la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione, soprattutto nell’ottica di tutelare le capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato, oltre che per premiare le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili.

Vi sono però delle eccezioni a tale regola, ovverosia delle situazioni specifiche in cui è ammesso considerare, in fase di valutazione dell’offerta, aspetti che normalmente rientrerebbero nei requisiti di partecipazione, come l’esperienza del concorrente o il possesso di talune certificazioni. Ciò è ammesso dalla giurisprudenza nazionale nei casi in cui le Stazioni appaltanti ritengano opportuno valorizzare specifiche caratteristiche soggettive del concorrente che riguardino direttamente l’oggetto del contratto.

Peraltro, oggi anche il Codice dei contratti ammette che fra i criteri di aggiudicazione possa rientrare “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”, ma ciò comunque solo qualora “la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello di esecuzione dell’appalto” (art. 95, co. 6, lett. e).

In generale, la previsione di elementi esperienziali fra i criteri di valutazione dell’offerta è ammessa dalla giurisprudenza solo se ricorrano alcune condizioni, quali che la procedura abbia a oggetto l’affidamento di servizi e che gli aspetti dell’attività pregressa dell’impresa siano effettivamente in grado di illuminare la qualità dell’offerta.

Un’ulteriore condizione è quella che lo specifico punteggio assegnato per l’esperienza pregressa in attività analoghe a quella oggetto dell’appalto non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Sostanzialmente, tra il punteggio attribuito agli elementi progettuali dell’offerta e quello attribuito all’esperienza deve esservi una giusta proporzione.

Tale aspetto è stato da ultimo sottolineato in una pronuncia del Consiglio di Stato in merito all’affidamento di una concessione per la gestione di impianti sportivi. In tale ipotesi, la Quinta Sezione ha adoperato il principio in questione per interpretare alcuni dei criteri di aggiudicazione individuati dal bando, con riferimento ai quali era controverso se fossero riferiti all’esperienza pregressa o a una proposta progettuale relativa alla concessione messa a gara.

La sentenza ribadisce che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa impone di attribuire, anche nel punteggio, un significativo rilievo al progetto e che, pertanto, deve essere garantita una corretta proporzione nell’attribuzione del punteggio all’esperienza pregressa e agli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. Visto che alcuni dei criteri di aggiudicazione previsti erano già chiaramente relativi all’esperienza dell’impresa, il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto che il bando dovesse essere interpretato nel senso che il requisito di esperienza dell’impresa, pur inserito tra i criteri, non poteva avere un punteggio preponderante ed ha riferito i criteri controversi al progetto di gestione e all’offerta tecnica oggetto di valutazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/1/2018, n. 279