La coprogettazione è un appalto?
Nell’estate del 2018, la coprogettazione – istituto esistente nel nostro ordinamento sin dai primi anni 2000 e confermato dal recente Codice del Terzo settore – è stata messa in discussione da un parere del Consiglio di Stato secondo cui tale tipologia di proceduta rientrerebbe nel fuoco della normativa europea quale forma di appalto di servizi sociali e, pertanto, anche alla luce della primazia del diritto UE, sarebbe sottoposta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (Cons. St., comm. spec., parere 20/18/2018, n. 2052). Da allora vi è stata molta incertezza circa i margini applicativi dell’istituto, anche in attesa delle nuove linee guida ANAC, attualmente in consultazione.
Nel frattempo, sembravano non esservi molte occasioni per il giudice amministrativo di pronunciarsi in merito.
Una prima sentenza giunge finalmente dal TAR Campania che, sebbene la pronuncia non approfondisca la questione, per inciso sembra propendere per un’interpretazione diversa da quella del richiamato parere del Consiglio di Stato. Infatti, la sentenza contesta che la ricorrente abbia censurato – con varie doglianze avverso gli esiti di una richiesta di manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti da un avviso regionale POR per l’inclusione sociale – la violazione di disposizioni del Codice dei contratti pubblici, normativa che, secondo il TAR Campania, “non è del tutto pertinente alla fattispecie in esame, trovando applicazione propriamente per i contratti d’appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi”, mentre nel caso di specie si discute invece di “manifestazioni di interesse per l’affidamento, in partenariato, dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
Il TAR non si confronta, però, con il tema dell’importo della procedura né chiarisce il rilievo dell’elemento di partenariato che caratterizzava la procedura nel suo ragionamento.
La sentenza si limita a sottolineare le finalità dell’avviso, ovverosia il contrasto alla povertà e alla discriminazione sociale, e conclude che, nel caso di specie, fermo restando il dovere dell’amministrazione di condurre il procedimento selettivo nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, non vi è un obbligo di osservanza “puntuale” delle norme del codice dei contratti pubblici, se non nei termini in cui queste siano espressione dei principi generali che, in ogni caso, governano l’azione amministrativa.