La Corte di Giustizia UE conferma la legittimità della previsione di soglie di sbarramento per l’offerta tecnica
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata circa la compatibilità con la direttiva 2014/24 di una normativa nazionale che autorizza la previsione di una soglia minima di punteggio per la valutazione tecnica, il cui mancato raggiungimento determina l’esclusione dalle fasi successive della gara.
La questione è stata posta da un giudice spagnolo, ma risulta di interesse anche per l’ordinamento italiano, in cui l’introduzione della soglia è consentita.
La Corte ha chiarito che se è vero che l’art. 27 della direttiva dispone che qualsiasi operatore economico interessato può presentare, in una procedura aperta, un’offerta, il considerando 90 rammenta che le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto, mentre il considerando 92 precisa che quest’ultima è volta a incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.
Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici dispongono della libertà di determinare, conformemente alle loro necessità, in particolare, il livello di qualità tecnica che le offerte presentate devono garantire in funzione delle caratteristiche e dell’oggetto dell’appalto in questione, nonché della libertà di stabilire una soglia minima che tali offerte devono rispettare da un punto di vista tecnico, in quanto un’offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a prescindere dall’elemento prezzo e anche dal numero di offerenti rimasti.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, 20/09/2018, C-546/16