La mancata sottoscrizione della fotocopia del documento di identità e il principio della paternità dell’atto.
In una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande, calde, fredde e snack una società veniva esclusa per la sola ragione della mancata sottoscrizione della fotocopia del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione.
La questione giuridica è incentrata sulla rilevanza della omessa sottoscrizione della copia della carta di identità, ai fini della ammissibilità dell’offerente, in una procedura di gara.
Ricordiamo che la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell’atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest’ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta). La dichiarazione, quindi, è giuridicamente imputata all’autore del documento, nel tenore risultante dal documento stesso.
Sia per la domanda di partecipazione ad una procedura che per l’offerta, il primo elemento necessario è l’identificazione del candidato (nella prima) o dell’offerente (nella seconda), ossia – come detto – del soggetto giuridico cui l’atto deve essere giuridicamente imputato.
Il problema che si pone è quello di stabilire quali conseguenze ricollegare ad un documento rappresentativo di un’offerta, che sia privo della sottoscrizione ovvero ad un documento allegato all’offerta privo di sottoscrizione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, cui ha aderito anche l’ANAC, ritiene di dover escludere l’irrilevanza giuridica, e quindi l’inammissibilità, di offerte prive di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell’atto) quando, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881).
Applicando l’anzidetto principio giurisprudenziale al caso di specie, la procedura in oggetto contempla sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell’offerta all’autore.
Deve, dunque, ritenersi che sussistano gli elementi che consentono di superare qualsiasi incertezza sulla provenienza dell’atto, determinata dalla mancanza della firma sulla carta di identità; e, conseguentemente, consentono di imputare il contenuto dell’offerta al soggetto cui indubbiamente appartiene.