La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica: siamo tutti d’accordo?
Offerta tecnica priva della firma del legale rappresentante presentata in una procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Procida – Procida per il periodo scolastico porta all’esclusione del concorrente.
Lamentando l’illegittimità dell’esclusione e la susseguente aggiudicazione, l’impresa esclusa proponeva ricorso innanzi al TAR Napoli eccependo che:
1) il bando non prevedeva l’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica; in ogni caso, nell’incertezza circa l’interpretazione di una clausola ambigua sarebbe prevalente l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti;
2) il codice dei contratti non contemplerebbe tale necessità, per cui sarebbe nulla una clausola escludente in merito prevista dal bando;
3) il DGUE sottoscritto digitalmente farebbe riferimento all’allegato tecnico per cui sarebbe indubbia la provenienza e riferibilità dello stesso alla ricorrente, dovendosi pertanto ricorrere al soccorso istruttorio.
Il Collegio, tuttavia, rigetta il ricorso, evidenziando che:
a) il disciplinare di gara prevedeva espressamente, all’art. 15, l’obbligo di sottoscrizione;
b) poiché fine della sottoscrizione è non solo accertare la legittima provenienza di un documento, ma anche quello di comportare l’assunzione di precisi vincoli negoziali nel caso in cui l’atto abbia valore di impegno, non sarà necessaria la presenza di apposita clausola di esclusione in quanto l’omessa sottoscrizione postula la mancanza di assunzione di un preciso impegno negoziale;
c) non può invocarsi il principio del favor partecipationis, nel caso di specie non applicabile poiché non vi sono dubbi interpretativi del quadro normativo di riferimento;
d) non può equipararsi la sottoscrizione del DGUE a quella dell’offerta tecnica.
Chiarito dunque che non vi sono profili di illegittimità dell’esclusione, il Collegio conclude che “risultano inammissibili per carenza di interesse le contestazioni mosse contro il prosieguo della procedura e le valutazioni espresse dalla Commissione di gara”.