La responsabilità del Direttore dei Lavori per gli abusi edilizi

direttore lavoriL’art. 29 del d.P.R. 380/2001 disciplina la responsabilità del direttore dei lavori nel caso in cui l’opera risulti difforme rispetto alle previsioni, anche di carattere esecutivo, contenute nel titolo edilizio.

Tale particolare responsabilità risiede nel fatto che il direttore dei lavori, in ragione della sua qualifica e del suo ruolo, è tenuto a garantire sia la conformità dell’intervento in relazione a quanto assentito nel titolo edilizio, sia l’osservanza delle previsioni di carattere esecutivo contenute nel progetto: in tal senso, egli svolge una funzione di garante, nei confronti dell’amministrazione, della legittimità dell’intervento stesso.

Tali affermazioni trovano conferma nella stessa giurisprudenza amministrativa secondo la quale “ il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo”. Cons. Stato sez. VI, 5.11.2018, n.6230

Ai fini dell’esclusione della responsabilità in ordine agli abusi edilizi, non è sufficiente la sola estraneità ai fatti da parte del direttore dei lavori. Al contrario, è richiesto in capo allo stesso un comportamento preciso, collaborativo con la stessa amministrazione, finalizzato a “controllare” l’esecuzione dell’intervento e contestare e quindi segnalare gli abusi edilizi, in modo da consentire all’amministrazione di procedere alla loro repressione.

La giurisprudenza penale ha più volte accertato la responsabilità del Direttore dei Lavori, colpevole di essere stato negligente e di non aver “controllato” l’esecuzione dell’intervento edilizio e la sua regolarità: “Certamente negligente – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – è la condotta del direttore dei lavori che si disinteressi del cantiere ove riveste tale formale qualità: in tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico” (Cass. Penale sez. III, 13.6.2019, n.38479)

 Per vedere esclusa la responsabilità, il co. 2 dell’art. 29 richiede che il direttore dei lavori, una volta  rilevata la difformità dell’intervento rispetto al titolo edilizio, contesti immediatamente tale violazione al titolare del permesso di costruire, al costruttore e al committente e, contemporaneamente, proceda alla segnalazione della stessa alle amministrazione competenti.

Nei casi degli abusi più gravi, in cui sussista una totale difformità o una variazione essenziale dei lavori rispetto al titolo edilizio, il direttore dei lavori, al fine di veder esclusa la sua responsabilità, non può limitarsi alla contestazione dell’abuso e alla segnalazione dello stesso all’amministrazione, ma deve anche rinunciare all’incarico.

In caso di mancata rinuncia, il direttore dei lavori, oltre ad incorrere nella responsabilità generale di cui al 1° co. dell’art. 29, viene segnalato al Consiglio dell’Ordine Professionale cui appartiene

Tali affermazioni trovano conferma nella costante giurisprudenza, secondo cui l’esenzione della responsabilità sussiste soltanto se il direttore dei lavori ottemperi tempestivamente agli obblighi di comunicazione e di rinuncia all’incarico previsti dall’art. 29.