La restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione
L’esecuzione di un intervento edilizio, come noto, rimane soggetto al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo costruzione ex art. 16 d.p.r. 380/2001: esso comprende una quota per oneri di urbanizzazione, commisurata all’effettivo aggravamento del carico urbanistico della zona in cui si verifica l’intervento, e una quota per costo di costruzione, riconducibile all’attività costruttiva in sé considerata.
Tanto premesso, nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
Questo perché “Il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito, (TAR Sicilia, sez. II Catania, sent. 27.1.2017 n. 189).
La giurisprudenza ha in tal senso avuto modo di precisare che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, “di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 105/1988, n. 894/1995 e n. 3714/2003; T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. di Parma, n. 149/1998; T.A.R. di Catania, Sez. I, n. 159/2013)”.
Il procedimento per la restituzione di tali somme si articola in un’apposita istanza rivolta all’amministrazione competente; nel caso di silenzio o diniego, potranno essere esperite le apposite azioni innanzi al Giudice Amministrativo: infatti, benché una tale questione concerna diritti soggettivi, essa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa.