L’affidamento dei servizi in convenzione alle organizzazioni di volontariato, fra Codice del Terzo settore e Codice dei Contratti pubblici
L’affidamento dei servizi sociali, ovverosia di quelle attività destinate a “rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”, si colloca all’intersezione fra due discipline, quella relativa all’affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale settore, e quella specifica relativa agli enti del Terzo settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente ambisce ad erogare tali servizi.
Nell’ambito della stessa disciplina degli appalti pubblici, i servizi sociali, così come i servizi sanitari, sono comunque sottoposti a un regime speciale. Nel previgente Codice, tali servizi erano fra di cui all’allegato II B, cui si applicavano esclusivamente alcune disposizioni, oltre ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Oggi, il Codice dei contratti pubblici prevede, per tali ed altri servizi, una soglia di rilevanza comunitaria nettamente più elevata di quella per gli altri servizi e vi dedica un apposito capo, radicalmente modificato dal Correttivo, che detta una disciplina specifica. Le ragioni della specialità della materia all’interno del Codice vanno ricercate, per un verso, nello scarso interesse transfrontaliero di tali servizi, cosa che comporta appunto l’applicazione di una soglia di rilevanza comunitaria più elevata di quella ordinaria. Per un altro verso, i servizi alla persona “sono prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali” e sono pertanto meritevoli di un regime ad hoc.
Fra le “tradizioni culturali” del nostro Paese vi è sicuramente quella relativa al ruolo degli enti del Terzo settore nella gestione di tali servizi, valorizzato anche dall’art. 45 della Costituzione, che riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.
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