L’avvalimento negli appalti riservati a cooperative sociali di tipo B

L’avvalimento dei requisiti è ammissibile anche nel caso di appalti riservati alle cooperative sociali di tipo B, in quanto è un istituto che non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti.

Lo ha precisato di recente il TAR di Napoli, sottolineando, innanzitutto, che l’art. 112 del Codice dei contratti pubblici, che consente alle stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, non prevede alcun limite all’utilizzo del ricorso all’avvalimento per tale ipotesi di contratto.

Vietare l’avvalimento negli appalti riservati alle cooperative di tipo B, infatti, risulterebbe incompatibile con i consolidati principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia e in contrasto con il principio del favor partecipationis. Sotto tale ultimo profilo, rimarca il TAR Napoli, il divieto peraltro si ritorcerebbe contro la stessa finalità sociale di avviamento al lavoro delle persone più svantaggiate sottostante alla previsione di appalti riservati.

È dunque legittimo il ricorso all’avvalimento per integrare il possesso di requisiti negli affidamenti riservati alle cooperative sociali che operano per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche ricorrendo ad ausiliarie con natura giuridica diversa dalle cooperative stesse.

TAR Campania, Napoli, 3 aprile 2018, n. 2144