Le carenze del procedimento nella verifica dei requisiti per i certificati di handling aeroportuale

Il tema hadling aeroportuale porta il TAR Milano a pronuciarsi sulla limitazione dei servizi di assistenza a terra commerciale presso l’aeroporto di Milano Malpensa fino all’esito della procedura di gara per la selezione del numero massimo di tre operatori e tre utenti in autoproduzione (limitazione ritenuta non operante per un operatore in possesso del certificato ENAC) e sulla procedura di verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento dell’estensione dei certificati a prestare i servizi.

Ad una società operante nel settore di handling aeroportuale viene negata ad opera di ENAC l’estensione presso l’aeroporto di Milano Malpensa della certificazione di prestatore dei servizi aeroportuali di assistenza a terra per mancato possesso dei requisiti per l’estensione della certificazione per talune categorie di cui all’All. A del d.lgs. 18/1999 (“Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”).

Con tale provvedimento, l’ENAC evidenzia che la società avrebbe mancato di:

  • procedere all’assunzione del personale idoneo, né avrebbe avviato le procedure per l’ottenimento dei tesserini aeroportuali;
  • richiedere l’autorizzazione di mezzi e attrezzature idonei all’attività;
  • provvedere ad ottenere dal gestore gli spazi e i locali idonei all’attività;

La società impugna il provvedimento innanzi al TAR contestando gli assunti dell’ENAC e lamentando carenze del procedimento: in particolare il mancato avviso di avvio del procedimento di revoca ai sensi della l. 241/1990 e la mancata verifica in contraddittorio delle asserite carenze.

Al riguardo, il Collegio ha avuto modo di rilevare che, nella verifica del possesso dei requisiti, ENAC “non sembra aver rispettato il contraddittorio” e che, in ogni caso, la documentazione prodotta in servizio dalla ricorrente sembra evidenziare il possesso dei requisiti “fermo restando che, una volta attivato il servizio, ben potrà ENAC verificare eventuali carenze e disporre le opportune azioni correttive, assegnando un termine per provvedere alla regolarizzazione e alla rimozione di eventuali criticità, ove riscontrate” cosi come del resto previsto dall’art. 17 della Circolare ENAC APT 02B (“Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi aeroportuali di assistenza a terra”).

(TAR Lombardia Milano, Sez. III, 14/1/2020, n. 36; TAR Lombardia Milano, Sez. III, 26/2/2020, n. 241)