Le concessioni dei beni pubblici nell’attuale situazione di emergenza legata al Covid-19

concessioniI provvedimenti governativi adottati per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ivi comprese le misure di distanziamento, andranno ad incidere in modo assolutamente rilevante anche nei rapporti concessori, aventi ad oggetto beni pubblici affidati a soggetti privati.

Basta in tal senso pensare agli effetti che tali misure potranno avere, a titolo meramente esemplificativo, sulle concessioni demaniali a favore degli stabilimenti balneari o sulle concessione relative ad impianti sportivi: il rapporto economico sotteso al rapporto concessorio verrà, quantomeno nel breve periodo, inevitabilmente compromesso in ragione dei provvedimenti che limitano l’utilizzazione del bene, pregiudicando lo stesso interesse del concessionario alla prosecuzione del rapporto.

A livello governativo non sono stati adottati provvedimenti specifici per tamponare tale situazione.  Le stesse misure e gli ammortizzatori previsti per i rapporti locativi – in particolare le misure relative al credito di imposta proporzionale ai canoni di locazione  – non sono state estese ai rapporti concessori: per l’effetto, nonostante la crisi covid-19 e nonostante tutti i provvedimenti adottati, il concessionario non è stato oggetto di alcuna specifica misura di sostegno.

Ad oggi, vista l’attualità e l’importanza della questione, sono in discussione in diverse Regioni (Sicilia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) provvedimenti volti a sospendere i canoni relativi alle concessioni balneari per gli stabilimenti: i titolari di queste ultime, in ragione delle misure di distanziamento, vedranno il numero dei loro avventori fortemente ridotto  rispetto agli anni precedenti con tutte le immaginabili conseguenze economiche.

In questo contesto, si rende pertanto necessario ragionare sui rimedi esperibili da parte del concessionario volti a tutelare la propria posizione e dunque volti a ripristinare l’originario equilibrio del rapporto concessorio.

In via generale, i rapporti concessori prevedono meccanismi di revisione periodica dei canoni, funzionali a rendere sempre attuale il prezzo della concessione: e questo principalmente a tutela dell’interesse dell’amministrazione. Tali meccanismi potrebbero tuttavia essere attivati anche dal concessionario, il quale potrebbe presentare un’apposita istanza di revisione dei canoni, motivata in relazione alla situazione emergenziale e in particolare in relazione agli effetti dei provvedimenti governativi sul rapporto concessorio stesso: a sostegno della propria istanza, il concessionario dovrebbe valorizzare e provare il diretto  pregiudizio economico subito e la sopravvenuta rottura dell’equilibrio del rapporto concessorio.

L’eventuale silenzio dell’amministrazione potrebbe essere impugnato mediante le ordinarie azioni innanzi al TAR volte a contestare l’inerzia.

L’eventuale diniego potrebbe essere invece contestato facendo leva sui principi generali relativi all’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c.: si tratta di principi generali di matrice civilistica ma comunque applicabili anche ai rapporti concessori. In concreto, bisognerebbe valorizzare il fatto che le misure di contenimento e distanziamento disposte a livello governativo, del tutto impreviste e imprevedibili, abbiano  inciso sul rapporto concessorio, limitando sensibilmente lo sfruttamento del bene in concessione: per l’effetto, il canone concessorio originariamente stabilito sarebbe divenuto del tutto inattuale e incoerente con l’effettiva capacità economica del bene e dunque eccessivamente oneroso per il concessionario.

L’applicabilità di tali principi potrebbe trovare supporto in due ulteriori considerazioni.

Da un lato, è opportuno considerare il maggiore pregiudizio che il concessionario andrebbe a subire rispetto all’amministrazione concedente, nel caso in cui il canone concessorio non fosse ridotto. E’ infatti evidente come l’amministrazione goda di risorse tali da poter “ammortizzare” una temporanea riduzione del canone: e questo a differenza del concessionario il quale potrebbe invece veder compromessa la propria esistenza economica in caso di mancata riduzione del canone. Pertanto, contemperando le due diverse posizione e gli opposti pregiudizi che andrebbero a subire le parti,  appare evidente come sia il concessionario il soggetto debole e dunque destinatario di un sostegno.

Dall’altro, è utile considerare che i provvedimenti di contenimento e di distanziamento sono stati adottati a livello governativo e dunque sono (in)direttamente riconducibili ( o quantomeno “vicini”) all’ente concedente: quest’ultimo, essendo in qualche modo l’origine della situazione di cui si duole il concessionario, dovrà necessariamente intervenire a suo favore, cercando di sostenerlo e dunque intervenendo sul rapporto concessorio.

Appare evidente la complessità della questione in questa sede appena accennata.

Resta pertanto auspicabile che, a livello governativo ovvero regionale, vengano adottati appositi provvedimenti per tutelare il concessionario in questo particolare periodo. Diversamente, il concessionario dovrà necessariamente porre in essere le opportune iniziative per tutelare le proprie posizioni.