Le procedure per escludere l’inadempimento negli appalti per lavori edilizi nella situazione attuale di emergenza
L’art. 91 del Decreto CuraItalia, emendando il precedente Decreto Legge del 23.2.2020 n. 6, fornisce chiare indicazione circa le eventuali responsabilità del debitore che, a causa delle misure adottate a seguito della epidemia di CoronaVirus, non è in grado di eseguire correttamente o tempestivamente la propria obbligazione.
Tale norma speciale, assolutamente rilevante anche in materia di appalti privati per lavori edilizi, va ad aggiungersi ai principi generali stabiliti dal Codice Civile, offrendo così un ulteriore tassello per poter definire le modalità e le procedure alle quali può ricorrere il soggetto rimasto inadempiente.
Tale norma appare di stretta attualità anche in considerazione di quanto disposto dal recente D.P.C.M. del 22.3.2020 che ha sospeso, ai fini di del contenimento dell’epidemia di CoronaVirus, la maggior parte delle attività produttive, ivi comprese quelle riguardanti gli appalti privati per lavori edilizi
In tal senso, come rappresentato nella precedente news del 9.3.2020, i fatti di forza maggiore che rendono temporaneamente impossibile l’esecuzione della prestazione, ivi compresa quella relativa agli appalti privati per lavori edilizi , non determinano automaticamente l’estinzione del rapporto obbligatorio. Il rapporto rimane sospeso, senza che possa essere imputata una qualche responsabilità per inadempimento o ritardo: esso si estingue solo nel momento in cui l’impossibilità della prestazione passa da temporanea a definitiva.
L’art. 91 del Decreto Cura Italia, muovendosi lungo il solco tracciato dal Codice Civile, fornisce ulteriori spunti, attribuendo espressa rilevanza, ai fini dell’esclusione delle responsabilità per inadempimento, alle specifiche misure di contenimento adottate dal Governo, che finiscono per impedire e rendere impossibile l’esecuzione della prestazione.
E’ bene precisare come tale specifica norma non arrivi al punto di prevedere un’automatica esclusione delle responsabilità risarcitorie, conseguenti all’inadempimento: essa si ferma prima, stabilendo che tali responsabilità risarcitorie vadano comunque valutate alla luce delle misure di contenimento di cui al Decreto Cura Italia e dunque, implicitamente, alla luce dei fatti e degli atti governativi che hanno impedito al debitore di eseguire la propria prestazione, indipendentemente dalla sua volontà. Le stesse penali, legate al ritardo non operano più automaticamente ma devono essere valutate anch’esse alla luce dei succitati atti governativi.
In ambito di appalto privato per lavori edilizi, la sospensione di tale specifica attività dovuta anche a quanto disposto dal D.P.C.M. del 22.3.2020, costituisce un’ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione rilevante ai sensi dell’art. 1256 C.C., rientrante nell’ambito della forza maggiore (in particolare del cd. factum principis) che prescinde dalla volontà e delle possibilità dell’appaltatore: pertanto, coerentemente con tale norma e con quanto disposto dal succitato art. 91, l’eventuale ritardo nell’adempimento o lo stesso inadempimento, non comporta automaticamente né l’estinzione del rapporto obbligatorio né il risarcimento a favore del committente, ivi compresa la diretta applicazione delle penali.
Sulla base di tale quadro normativo, possono essere elaborate le procedure alle quali l’appaltatore può ricorrere per avvalersi delle possibilità previste dalla normativa nell’ambito di appalti privati per lavori edilizi.
L’appaltatore che rimane inadempiente è innanzitutto tenuto a comunicare, per iscritto, alla committenza e al direttore dei lavori, le ragioni che stanno determinando il suo ritardo e il suo inadempimento, anche in osservanza dei principi di buona fede nell’esecuzione dei contratti.
Nella stessa sede dovrebbe rappresentare che, nonostante la sua volontà, l’esecuzione dell’appalto è resa impossibile a causa dell’epidemia di CoronaVirus e in particolare delle misure di contenimento adottate a livello Governativo, ivi compreso il D.P.C.M. 22.3.2020, che come detto ha sospeso lo svolgimento di tali attività.
Quindi, anche facendo esplicito riferimento alle succitate norme di legge, dovrebbe valorizzare che:
– i fatti sopravvenuti rendono impossibile solo temporaneamente l’esecuzione della propria obbligazione, la quale pertanto non deve essere considerata estinta, persistendo l’interesse alla sua esecuzione da parte dell’appaltatore;
– nessuna responsabilità, anche di carattere risarcitorio può essere imputata, atteso che la sospensione dell’attività trova ragione in un’ipotesi di forza maggiore, in particolare nel D.P.C.M. 22.3.2020, che impedisce l’esecuzione di tali specifiche attività.
Infine, sulla base di tali presupposti comunicare la sospensione dei lavori e la disponibilità a riprenderli non appena possibile.
Quello testè esposto può costituire uno schema di massima, posto che ogni situazione ed ogni fattispecie, stante le sue particolarità deve essere approfonditamente esaminata, al fine di dare rilevanza agli aspetti e agli elementi più significativi al fine di dare corretta applicazione alle norme di legge ed escludere responsabilità.