Legittima la sigillatura del plico di gara con la colla?

Un’impresa presentava domanda di partecipazione ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di un sistema integrato di comunicazione multimediale valorizzante il patrimonio artistico-culturale della Campania, depositando plico sigillato con colla su tutti i lati contrassegnati dal timbro e dalla sottoscrizione del legale rappresentante della partecipante stessa.

Sebbene la S.A.riscontrasse l’integrità del plico, all’atto dell’apertura del medesimo e della busta A, disponeva  l’esclusione della partecipante, con la motivazione per cui “il plico non risulta essere sigillato, così come indicato al paragrafo 12 del disciplinare di gara”.

Contestando tale determinazione, l’impresa interponeva ricorso sostenendo che le modalità di sigillatura del plico, sebbene difformi dal dettato del citato paragrafo 12, non potevano comunque condurre a declaratoria di esclusione della ricorrente, dovendosi applicare la regola della idoneità al raggiungimento dello scopo.

Il Collegio adito accoglieva il ricorso, evidenziando che:

  1. il disciplinare di gara definisce la sigillatura come la “chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste”;
  2. la modalità della sigillatura richiestapone l’accento sulla ermeticità della chiusura, finalizzata alla realizzazione dello scopo, ossia tale da rendere chiusi il plico e le buste in modo dagarantirne l’integrità.

Di conseguenza, per il Collegio “anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico”.

(TAR Campania Napoli, Sez. IV, 2/10/2018, n. 5766)