Legittima l’ammissione ad una gara di servizi per omesso pagamento del contributo ANAC?
Una impresa non veniva esclusa da una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sebbene avesse omesso il pagamento del contributo Anac.
Altra impresa concorrente, impugnava la mancata esclusione dell’impresa inadempiente innanzi al TAR che rigettava il ricorso.
Sottoposta al vaglio del Consiglio di Sato la vicenda, il Supremo Consesso riteneva corretta la decisione di primo grado atteso che la l. 23 dicembre 2005 n. 266 pone, tra l’altro, al comma 67 “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” e che detta previsione legislativa appare una tipica espressione del brocardo “in claris non fit interpretatio” con la conseguenza che il versamento di tale contributo è caratteristica delle gare in materia di aggiudicazione della realizzazione di opere pubbliche, mentre nel caso si trattava dell’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
Indi, nelle gare di servizi non è applicabile la previsione di cui alla legge 266/2005.
In merito, è bene segnalare che nell’ambito delle opere pubbliche sussiste invece un contrasto nelle stesse sezioni del Consiglio di Stato.
(Cons. St., Sez. V, 27/06/2018, n.3950)