Legittima la revoca di aggiudicazione a contratto di appalto pubblico già sottoscritto?

Legittima la revoca di aggiudicazione a contratto di appalto pubblico già sottoscritto?Il caso preso in esame ha ad oggetto la revoca di una aggiudicazione in presenza di contratto di appalto pubblico già sottoscritto per irregolarità contributive definitivamente accertate.

Un operatore economico si aggiudicava una gara – espletata mediante procedura telematica aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo – e sottoscriveva con la stazione appaltante il relativo contratto divenendo affidatario del servizio di messa in disponibilità di mezzi meccanici mediante nolo a caldo per un periodo di sei mesi.

Emerse in capo all’aggiudicatario irregolarità definitivamente accertate circa, tra le altre, il pagamento di imposte e tasse, il RUP comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione. In seguito a ciò la stazione appaltante, disattese le osservazioni formulate dall’aggiudicataria, disponeva la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente risoluzione del contratto di appalto.

Avverso tali provvedimenti l’aggiudicatario proponeva ricorso al TAR lamentando che:

– la revoca non poteva più intervenire essendo già intervenuta la stipula del contratto di appalto, potendo in tal caso la stazione appaltante – in accordo con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n.14/2014) – procedere solamente al recesso;

– le irregolarità non erano definitivamente accertate, in quanto non erano stati notificati l’avviso di accertamento e le successive cartelle di pagamento, il che faceva venir meno il debito iscritto a ruolo.

Il Collegio, tuttavia, rigetta le argomentazioni così formulate e respinge il ricorso, osservando in particolare che non è possibile invocare, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria secondo la quale “Se nell’ambito della normativa che regola l’attività dell’amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici, è stata in particolare prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma che attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale”.

Ciò in quanto il provvedimento di revoca, come sopra identificato, si fonda su una ragione di esclusione preesistente, sicché quella che si configura è una ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione – la qualificazione di revoca attribuita al provvedimento non incide sul potere del Giudice di vagliarne la legittimità in relazione al suo contenuto dispositivo, essendo indifferente il nomen juris adoperato.

È acclarato, inoltre, che si tratti di un accertamento definitivo di un debito tributario in quanto dall’istruttoria effettuata dall’Agenzia delle Entrate è emerso che: 1) le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate – a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente – in quanto l’Agenzia delle Entrate ha dimostrato, con l’esibizione della schermata generata dal sistema informatico, l’avvenuta notifica; 2) l’aggiudicatario non ha emendato gli errori commessi in sede di trasmissione delle liquidazioni periodiche.

Tanto chiarito, il Collegio conclude affermando che “il ritiro dell’aggiudicazione si mostra legittimamente fondato sulla sussistenza di un motivo di esclusione che (…) preclude alla ricorrente di rendersi affidataria del servizio, con effetto caducante sul contratto nel frattempo sottoscritto” nonché “gli impugnati provvedimenti sono stati dunque legittimamente adottati in presenza di un motivo di esclusione, senza che sia apprezzabile il denunciato deficit motivazionale in presenza di atti aventi carattere vincolato alla verifica condotta e in relazione ai quali è in re ipsa l’interesse pubblico perseguito.”

 (TAR Campania Napoli, Sez. III, 4/11/2020, n. 5022)