Legittimo il limite orario imposto dai comuni alle sale giochi

È legittima l’imposizione di un limite orario all’apertura delle sale giochi, lo conferma il Consiglio di Stato.

Rifacendosi a numerosi precedenti in materia, i Giudici di Palazzo Spada confermano la legittimità dell’ordinanza del Comune di Castelnuovo di Garda che limitava l’orario di apertura delle sale giochi e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro, con conseguente obbligo degli esercenti a rispettarne i contenuti.

Dopo aver passato a rassegna significative disposizioni in ambito europeo e nazionale, si stabilisce che l’Amministrazione comunale non solo è legittimata ma è altresì obbligata a porre in essere interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, sia in ossequio al principio di tutela della salute, con riferimento ai cittadini che giocano e quindi si qualificano clienti delle sale gioco, sia con riferimento al principio di precauzione espresso dall’art. 191 TFUE, il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti e alla salute umana, animale e vegetale.

Con l’emanazione di tali ordinanze le Amministrazioni comunali realizzano “un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori nel settore con l’interesse pubblico a prevenire a contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabili in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguente pregiudizievoli sia sulla vita per sonale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.

Inoltre, il contenimento dell’orario di apertura delle sale giochi entro il limite delle otto ore giornaliere è rispettoso del principio di proporzionalità, la cui applicazione permette la limitazione dei diritti e delle libertà dei cittadini “solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge”.

E ancora, in coerenza con quanto precedentemente espresso dalla Consulta Costituzionale nella sentenza del 18 luglio 2014 n. 220, il Consiglio di Stato rinviene nella disposizione di cui all’art. 50, comma 7, Testo unico degli Enti Locali, secondo cui “il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”, il fondamento legislativo del potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco.

(Cons. St., Sez. III, 1/7/2019, n. 4509)