L’innovazione green dei monopattini elettrici: quale regolamentazione?

IL FENOMENO DELLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Se vi capitasse di fare un giro oltre oceano, in particolare a Los Angeles o San Francisco, potreste rendervi conto di cosa significhi effettivamente micromobilità: centinaia di persone che utilizzano per i propri spostamenti urbani monopattini elettrici, meno ingombranti di una bici e più green di un’automobile, come mezzi alternativi per brevi tragitti in città.

E lo fanno in condivisione. Immaginiamo il car sharing con al posto dell’automobile il monopattino elettrico e avremo il fenomeno dell’e-scooter sharing.

Diverse società statunitensi già dal 2017 stanno investendo nella rivoluzione della urban mobility attraverso l’utilizzo in condivisione di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili che consentono ai maggiorenni, con una patente di guida valida e una carta di credito, di noleggiare un monopattino elettrico per 1 dollaro a corsa, più 15 centesimi al minuto.

Anche in Italia il fenomeno sta prendendo piede: secondo Legambiente nel nostro Paese sono stati venduti circa 45 mila monopattini elettrici nel solo 2017. I vantaggi di spostarsi su un mezzo alternativo o complementare sono evidenti, in particolare se si immagina il monopattino elettrico come soluzione del cosiddetto ultimo miglio, da utilizzare quando si scende da altri mezzi di trasporto e ci si ritrova in snodi ferroviari, parcheggi di interscambio e aree simili con la necessità di dover arrivare a destinazione – ufficio, studio, casa – in maniera rapida, economica ed ecologica. Sono mezzi leggeri, pesano meno di 12 chili, raggiungono al massimo i 25 km/h, hanno un’autonomia di circa 30 chilometri e sono economici.

Il nuovo impulso alla micromobilità elettrica, insomma, sembra essere molto vantaggioso ed ecofriendly.

I MONOPATTINI ELETTRICI POSSONO CIRCOLARE?

Tuttavia, nel nostro ordinamento manca un quadro normativo di riferimento per il fenomeno della micromobilità.

Infatti, nel nostro Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) non si rileva alcun riferimento espresso ai monopattini elettrici, a differenza, ad esempio, delle biciclette a pedalata assistita, che sono invece considerate biciclette ordinarie purché il motore rispetti alcuni requisiti.

Un’ipotesi potrebbe essere quella di far rientrare il monopattino elettrico nella fattispecie degli acceleratori di andatura, che il cui utilizzo è vietato tanto sulla carreggiata che negli spazi riservati ai pedoni dall’art. 190, commi 8 e 9, c.d.s. secondo cui “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. (…) Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”. Il successivo comma 10 prevede per i trasgressori la “sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102” (somma da ultimo aumentata ad opera del decreto 27.12.2018 in G.U. 29.12.2018, n. 301, vigente dal 1.1.2019).

Tuttavia, per meglio comprendere la configurazione di questi nuovi mezzi di trasporto, si deve prendere in considerazione la circolare ministeriale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5, secondo la quale, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

Ebbene, considerandoli come ciclomotori (se superano i 6 km/h, ed è questo solitamente il caso), per i monopattini elettrici sussisterebbe l’obbligo della procedura di omologazione (D.M. 2 maggio 2001, n. 277). I monopattini elettrici, insomma, necessiterebbero di targa, immatricolazione e assicurazione, e non potrebbero essere condotti senza l’utilizzo del casco, giacché la loro circolazione sarebbe subordinata al ricorrere dei requisiti individuati negli articoli 97 (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del c.d.s., la cui violazione implica sanzioni ben più elevate.

LA LEGGE DI BILANCIO 2019: LA RIVOLUZIONE DELLA MICROMOBILITÀ IN STAND BY

Finalmente, nella legge di bilancio 2019 (l. 30.12.2018, n. 145) è stato introdotto il comma 102, art. 1, che prevede che “al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili”, nelle città sia autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini”. La norma, però, richiede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e dunque alla fine di gennaio, ma ad oggi non risulta pubblicato e, in assenza delle necessarie disposizioni attuative, l’auspicata sperimentazione rischia di rimanere lettera morta.

Ora, se è vero che la disciplina relativa alle modalità di circolazione dei monopattini elettrici è un presupposto fondamentale per la diffusione di questi mezzi innovativi, è pur vero che sono molteplici gli aspetti da regolare; tra questi vi sono senz’altro la sosta e  le infrastrutture di ricarica, sulla cui disciplina saranno chiamate a intervenire anche le singole amministrazioni locali, come del resto le eventuali forme di incentivazione.