Lo Sblocca Cantieri e le novità per le Autorizzazioni Sismiche
Il Decreto Legge 32/2019 “Sblocca Cantieri” è intervenuto sul Testo Unico dell’Edilizia, modificando in modo rilevante il regime delle autorizzazioni per l’esecuzione di interventi in zona sismica.
Le novità introdotte dallo “Sblocca Cantieri”, che dovranno comunque essere confermate in sede di conversione del decreto legge, lasciano chiaramente emergere l’intento di semplificazione del legislatore, da attuare sia con apposite linee guida che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà adottare d’intesa con la Conferenza Unificata, sia con l’intervento del legislatore Regionale, al quale viene in tal senso espressamente conferito il potere di legiferare in via esecutiva sul punto.
Coerentemente con ogni intervento di semplificazione, il decreto “Sblocca Cantieri” ha inteso responsabilizzare (ulteriormente) il tecnico: l’art. 93 d.p.r. 380/2001 è stato in tal senso modificato, introducendo espressamente l’obbligo di accompagnare i progetti con una dichiarazione asseverata in ordine:
- al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
- alla coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
- al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Una tale asseverazione, che rappresenta un’assoluta novità, comporta una rilevante assunzione di responsabilità per il tecnico, giacchè – come si vedrà di seguito – la qualificazione che attribuisce all’intervento è dirimente ai fini dell’individuazione dell’autorizzazione cui rimane soggetto.
L’aspetto probabilmente più innovativo risiede comunque nel nuovo art. 94 bis: nel disciplinare le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione di interventi in zona sismica, tale norma attribuisce rilevanza non solo al livello di sismicità della zona, ma anche alla tipologia di intervento da realizzare.
Nello specifico, il decreto “Sblocca Cantieri” introduce una classificazione degli interventi in base alla pubblica incolumità, suddividendoli in “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza”.
In tal senso, rientrano nella categoria “A” di “interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità”:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1 e 2);
- le nuove costruzioni che (indipendentemente dalla zona ove ricadono n.d.r.), si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
L’esecuzione di tali interventi rimane soggetta a “preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94” (art. 94 bis co. 3).
Rientrano invece nella categoria “B” degli interventi di “minore rilevanza”:
- Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (indipendentemente dalla zona ove insistono n.d.r.);
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2;
Rientrano infine nella categoria “C” degli interventi “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Gli interventi delle categorie “B” e “C” non rimangono soggetti ad autorizzazione preventiva e richiedono, eventualmente, il solo deposito del progetto: come si legge nel comma 4, l’autorizzazione preventiva non è necessaria per “lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) o lettera c)”. La stessa norma fa tuttavia salvo il potere per le Regioni di istituire controlli anche con modalità a campione.
Come si è anticipato, il decreto “Sblocca Cantieri”, per la sua completa attuazione, rinvia a successive Linee Guida ove verranno stabiliti i criteri per la qualificazione, sotto il profilo strutturale, degli interventi.
Nelle more, le Regioni sono espressamente titolate a potersi dotare di specifiche elencazioni per la classificazione degli interventi. Successivamente all’adozione delle linee guida, le Regioni adotteranno “specifiche elencazione di adeguamento delle stesse”.
L’attribuzione di un tale potere in capo alle Regioni risolve dunque l’annosa questione circa il loro potere di legiferare in tale particolare materia, che più volte è stato oggetto di discussione innanzi agli Organi di Giustizia.
Quel che comunque emerge evidente, soprattutto in questa fase “iniziale”, è il ruolo del tecnico e l’importanza della sua asseverazione circa la qualificazione degli interventi ai fini dell’individuazione dell’autorizzazione cui rimane soggetto: con tutte le prevedibili e gravi conseguenze circa la legittimità dell’intervento e le collegate responsabilità, anche di ordine penale.
In ultimo è opportuno rilevare come tale decreto lasci emergere l’intenzione del legislatore di prevedere alcune liberalizzazioni anche in relazione alle autorizzazioni sismiche. Come si legge nel comma 2 dell’art. 94 bis, le succitate linee guida dovranno individuare anche “le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, così lasciando emergere un (minimo) spazio di edilizia libera anche sotto il profilo sismico.