Lo strano caso dei contratti continuativi di cooperazione ex art. 105, c. 3, lett. c-bis) Codice Appalti
Il correttivo 2017 ha introdotto un particolare subcontratto: la lett. c-bis del co. 3 art. 105 del Codice prevede che “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione” non sono considerate sub-appalto.
La previsione ha generato notevole incertezza e disorientamento, essendo passibile, in assenza di limiti quantitativi o definitori precisi, di interpretazioni molto larghe.
Si segnalano tuttavia due recenti sentenze utili a circoscrivere l’istituto:
I. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 6/12/2018, n. 2583: profilo “oggettivo”.
Le prestazioni in questione devono “essere limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto”
II. Cons. St., Sez. V, 27/12/2018, n. 7256: profilo “soggettivo”
i “co.co.co.” hanno ad oggetto prestazioni “rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico, e non, invece, direttamente a favore di quest’ultimo come avviene nel caso del subappalto”
Tali decisioni meritano attenta considerazione, specie per gli OE che fanno largo uso dei co.co.co.