L’offerta condizionata è inammissibile: si all’esclusione.

Un concorrente veniva escluso dalla procedura aperta indetta dalla Fondazione ENASARCO per l’affidamento dei servizi di tesoreria e cassa perché l’offerta conteneva elementi aggiuntivi e/o modificativi rispetto alle prescrizioni degli atti di gara.

L’istituto di credito ricorreva al TAR, censurando il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione, da un lato, e contestando le motivazioni sottese all’esclusione, dall’altro.

Il Collegio, tuttavia, respingeva le censure proposte, evidenziando che:

  1. la motivazione è in realtà ben presente oltre che nota alla ricorrente, la quale ha allegato al ricorso il verbale di gara contenente detta motivazione, confutandone le argomentazioni;
  2. non rilevano difetti della motivazione giacché la lex specialis prevedeva l’obbligo di predisporre l’offerta secondo il modello di cui all’allegato n. 8 al disciplinare di gara, offerta che doveva contenere il “tasso di interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, con spread positivo su Euribor ad un mese con base 365”.

L’offerta della ricorrente, invece, alla voce riguardante tasso di interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, ha indicato “0,010% (con floor a 0,000%  fino a € 200.000.000,00)”.

A prescindere dall’esattezza di questa impostazione, tale precisazione, prevedendo un elemento ulteriore, denota l’integrazione dell’offerta, rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.

Il TAR rigetta, pertanto, il ricorso poiché l’offerta presentata dalla ricorrente è inammissibile perché condizionata, caso che ricorre allorquando “l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante”.

Le disposizioni del Codice “esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato”

(TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 12/10/2018, n. 9932)