L’overtourism alla prova della Giustizia Amministrativa

La questione del c.d. overtourism (fenomeno che la Treccani definisce come “sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all’ambiente, oltreché disagi per i residenti”) inizia ad approdare sui banchi della Giustizia Amministrativa.

E’ ormai notissima la sentenza sul “caso Sirmione”, dove il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti della regolamentazione per le c.d. locazioni turistiche non imprenditoriali.

Tuttavia, nella riflessione e nel dibattito in tema di regolamentazione dell’attività turistico ricettiva, inizia ad affacciarsi anche un ulteriore tema che è, appunto, quello della misura in cui le Amministrazioni possano tenere in conto della finalità di contenere il c.d. overtourism.

Una prima riflessione a tal proposito può scaturire dalla disamina di due recenti sentenze decise dal Giudice Amministrativo.

I. Il “caso Marebbe”

In tal senso, una prima interessante decisione è quella TRGA Bolzano, 26.11.2024, n. 281 .

Qui il Giudice Amministrativo ha valutato legittima una previsione regolamentare che aveva introdotto un limite ai posti letto extra-alberghieri attivabili in talune località turistiche.

In particolare ed in sintesi estrema, il Tribunale amministrativo ha valutato tali misure legittime anche alla luce dei principi eurounitari in base ai quali la limitazione delle attività economiche è possibile ove finalizzato a tutela di un imperativo motivo di interesse generale.

Inoltre, la sentenza evidenzia, sul versante della compatibilità con l’art. 41 della Costituzione, che “nella nozione di utilità sociale, ad avviso del Collegio, rientra senz’altro l’obiettivo, posto a fondamento del censurato contingentamento, di “garantire alloggi per la popolazione residente, di progettare lo sviluppo quantitativo degli esercizi in tal modo che sia compatibile con le risorse a disposizione” “.

Entrambi gli scrutini di compatibilità alla normativa sovraordinata (costituzionale ed eurounitaria) posti in essere dal Giudice Amministrativo hanno peraltro valorizzato, da un lato, la possibilità per l’Amministrazione di porsi come obiettivo quello di un “turismo sostenibile” e, dall’altro, in termini di proporzionalità e ragionevolezza rispetto al fine perseguito, la circostanza per cui il meccanismo regolatorio aveva natura “dinamica” atteso che la disciplina ivi recata “non ostacola l’entrata nel mercato di nuovi operatori, tenuto conto del sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non utilizzati previsto dal D.P.P. 25/2022, nonché della possibilità di attribuzione di nuovi posti in particolari circostanze”.

 

II. Pisa e il ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria

Un secondo, interessante, esempio dell’approccio della Giustizia Amministrativa alla questione proviene da Cons. Stato, Sez. IV, 15.4.2025, n. 3258.

La vicenda, in questo caso, non attiene direttamente al tema della possibilità di contingentare il mercato turistico-ricettivo, originando la complessa vicenda giurisdizionale dalle contestazioni mosse da un privato rispetto al progetto di ripristino e valorizzazione turistica degli antichi camminamenti sulla cinta muraria della città di Pisa, idonea, secondo i ricorrenti, ad incidere negativamente sul godimento della loro proprietà (a causa del rischio di affaccio sulla stessa da parte dei turisti).

Specifico oggetto del contendere è qui se e come il Comune dovesse proteggere la proprietà privata dai disagi derivanti alla proprietà  dei privati esposti agli affacci dei flussi di turisti ammessi a percorrere i camminamenti sulle antiche mura cittadine.

Nel risolvere la specifica e “limitata” questione (che qui verteva “solo” sulla tutela del pacifico e riservato godimento della proprietà privata), il Consiglio di Stato coglie l’occasione per proporre considerazioni di più ampia portata.

Di interesse, in particolare, il passaggio della sentenza in cui il Consiglio di Stato osserva che:

“Le problematiche del recente fenomeno del cd. overtourism sono oggetto di crescente interesse da parte delle istituzioni nazionali e internazionali, a partire dall’OMT, l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO – United Nations World Tourism Organization), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

Tali problematiche non sono soltanto di natura socio-ambientale, ma hanno anche rilevanti profili giuridici. Nelle aree interessate sono notevoli le ricadute del fenomeno sulle pubbliche amministrazioni e, quindi, sul giudice amministrativo: tant’è che il tema è tra quelli scelti dalla prossima presidenza greca dell’ACA-Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU) come oggetto di approfondimento tra le Corti supreme amministrative dell’Unione europea.

In particolare, la tendenziale libertà di accesso alle risorse – culturali e naturalistiche – di rilievo turistico e il connesso – e sempre attuale – interesse pubblico alla massima fruizione delle medesime devono, ora, tener conto dell’afflusso spesso incontrollato di turisti, che sempre più frequentemente supera la capacità – fisica o ecologica – di accoglienza in un determinato territorio e di fruizione della stessa risorsa turistica.

Di fronte a tale fenomeno, ormai endemico e fisiologico, emerge la necessità per l’amministrazione di un bilanciamento degli interessi di tipo nuovo, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, almeno tre profili: quello della conservazione del bene-risorsa turistica; quello della tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica (è il caso oggetto della fattispecie in esame); quello – più ampio – del macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti).

Tale bilanciamento degli interessi deve comportare l’analisi e l’adozione di strumenti amministrativi e regolatori che sono anch’essi di tipo nuovo”.

 

III.  Modalità di esercizio del potere regolatorio e sindacato del Giudice Amministrativo.

La decisione del Consiglio di Stato, tuttavia, è di particolare interesse per un secondo passaggio: infatti, dopo aver riconosciuto come il tema del c.d. overtourism implica ed autorizza una risposta regolatoria da parte degli Enti Locali, il Consiglio di Stato sottolinea come il bilanciamento tra le finalità di sviluppo del turismo e quelle di tutela di contrapposti valori ed interessi – che deve avvenire con “strumenti amministrativi e regolatori anch’essi di nuovo tipo” – deve non solo  essere frutto di una ponderazione equilibrata ma anche esser svolto a valle di una “analisi” puntuale e concreta.

Il che, se nel caso deciso da Cons. Stato 3258/2025 (la tutela della proprietà privata rispetto alla violazione della riservatezza da parte dei turisti in transito sulla cinta muraria) è questione più strettamente “materiale”, laddove si discuta di misure regolatorie incidenti sul contingentamento/divieto di insediamento di attività turistico-ricettive, pare implicare un onere istruttorio e motivazionale in capo agli Enti Locali che non potrà risolversi in mere affermazioni di principio non calate sulle specifiche realtà.

Il che equivale a dire che a giustificare misure limitative/di contingentamento all’insediamento di attività economiche nel settore turistico-ricettivo non dovrebbero bastare mere “generiche” riflessioni circa il “fenomeno overtourism”, bensì le Amministrazioni saranno chiamate a svolgere analisi socio-economiche, demografiche, urbanistiche tali da evidenziare se e come tali misure possano rivelarsi, da sole o in concerto con altre previsioni regolatorie, idonee a perseguire finalità di efficiente regolazione del fenomeno turistico.