Malfunzionamento della piattaforma telematica e riapertura del termine scaduto
Nel caso di un documentato rallentamento della piattaforma telematica su cui dovevano essere caricate le offerte in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, la Stazione appaltante può riaprire il termine stesso anche dopo la sua scadenza.
Così ha statuito il TAR Milano, rilevando che nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi sia un’unica modalità di presentazione dell’offerta il cui controllo è sottratto al concorrente, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a suo danno.
Facendo riferimento al principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrato e alla par condicio competitorum, il TAR ha sottolineato che, se il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, dal canto suo la Stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara. Ciò determina che, ove vi sia un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara tale da incidere realmente sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla disciplina di gara, la Stazione appaltante deve ripristinare tale intervallo, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta.
Il TAR ha rammentato che l’art. 75, co. 5-bis del Codice prevede che nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante deve adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la proroga del termine per la ricezione delle offerte per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Ma cosa accade se la Stazione appaltante si avvede del malfunzionamento della piattaforma dopo che il termine sia scaduto?
Il TAR Milano ha ritenuto legittima la riapertura del termine, in quanto non può andare a discapito dei concorrenti la circostanza che la Stazione appaltante non si avveda tempestivamente del malfunzionamento del sistema, ovviamente precedente alla scadenza del termine. In tale ipotesi, secondo il TAR, sarebbe legittimo disporre la riapertura del termine adottando un provvedimento con finalità sovrapponibili a quelle della proroga.