Mancata indicazione separata del costo della manodopera: la parola passa alla Corte di Giustizia.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con tre diverse ordinanze del 24/01/2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia europea, la questione riguardante l’esclusione dalla gara immediata e incondizionata di un concorrente in caso di mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza).
Sulla questione erano già intervenuti, con sentenze spesso contrastanti, alcuni Tribunali Amministrativi Regionali, le cui decisioni erano state rimesse in discussione dal Consiglio di Stato con rimessione all’Adunanza Plenaria.

Sull’argomento, infatti, si sono affermati due indirizzi interpretativi differenti:

  • il primo ritiene che, per ciò che attiene l’obbligo di indicare puntualmente l’ammontare degli oneri per la sicurezza c.d. interni o aziendali, trovi applicazione l’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 che, superando legislativamente le precedenti incertezze, ha statuito la necessità dell’indicazione di tali oneri per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, per le quali non troverebbe applicazione il soccorso istruttorio per il caso di mancata separata indicazione;
  • il secondo indirizzo interpretativo ha invece, espresso la possibilità del soccorso istruttorio nel caso non venga modificata l’offerta e la lex specialis non preveda l’esclusione automatica in caso di omessa indicazione.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito interpretativo pregiudiziale:
“se il diritto dell’Unione europea ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, laddove la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.

Occorre, quindi, attendere per conoscere la decisione della Corte di Giustizia UE.

( Cons. St., Ad. Plen, ordinanze n. 1/2019, 2/2019 e 3/2019)