Mancata suddivisione in lotti: non basta una motivazione qualunque
La decisione di accorpare in un unico lotto servizi disomogenei deve essere motivata in modo soddisfacente, a maggior ragione se si riverbera anche nell’ingiustificata elevazione dell’entità di alcuni dei requisiti richiesti, restringendo il numero dei possibili partecipanti alla gara.
Lo ha ribadito di recente il TAR Veneto con riferimento a una gara che accorpava servizi di portierato e facchinaggio, sottolineando che il principio della suddivisione in lotti – di cui all’art. 51 del Codice – può essere derogato solo attraverso una motivazione appropriata e completa. Alcune possibili motivazioni sono suggerite dal considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE, richiamato dalla sentenza: ad esempio, l’Amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.
Nel caso di specie, il TAR Veneto ha ritenuto che la motivazione per cui “le postazioni attivate necessitano di intercambiabilità, garantita solo dalla gestione unitaria dell’appalto” fosse del tutto inidonea a far comprendere le ragioni giustificative della predisposizione di un unico lotto rispetto al contenuto e alle concrete modalità esecutive e logistiche di svolgimento del servizio, e a far comprendere quali fossero i profili che sarebbero stati pregiudicati dalla suddivisione in più lotti.