Mancato scorrimento della graduatoria negli appalti pubblici e responsabilità per danno erariale
Il mancato esercizio della facoltà di interpello del successivo operatore nella graduatoria di una gara di appalto pubblico può determinare la responsabilità per danno erariale nei confronti dell’ente. In tal senso si è espressa di recente una (severa) sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana.
Nel caso oggetto della sentenza, il Responsabile del Settore lavori pubblici di un Comune non si era avvalso della facoltà di cui all’art. 140 del previgente Codice dei contratti pubblici, che – in modo non dissimile dall’attuale art. 110, d.lgs. n. 50/2016 – consentiva alle stazioni appaltanti, nell’ipotesi di concordato preventivo dell’appaltatore e di fattispecie analoghe, di scorrere la graduatoria, interpellando progressivamente i soggetti che avessero partecipato all’originaria procedura di gara, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
Invece di accettare la disponibilità al “subentro” nel completamento dei lavori manifestata formalmente dalla ditta seconda classificata, il convenuto aveva disposto l’avvio di una nuova procedura negoziata, invitando altri cinque diversi operatori economici. L’avvio di una nuova procedura, peraltro, era stato disposto dalla Giunta comunale, ma ciò precedentemente alla manifestazione di disponibilità della seconda classificata.
La Corte dei Conti ha ritenuto che il Responsabile avrebbe dovuto verificare formalmente la perdurante operatività delle direttive impartite della Giunta, sottolineando che la scelta di avviare una nuova gara si sarebbe appalesata, già al momento della sua adozione, connotata da palese irragionevolezza ed antieconomicità, in ragione dell’estrema vantaggiosità per l’Amministrazione del ribasso offerto dal primo aggiudicatario e di cui si sarebbe fatta carico anche la seconda classificata. Un siffatto ribasso sarebbe stato difficilmente ottenibile all’esito della una nuova procedura, che si è infatti conclusa con la selezione di un’offerta recante un ribasso nettamente più contenuto, in ragione del tempo trascorso dalla prima gara e della drastica riduzione dell’importo dei lavori rimasti da eseguire.
La sentenza ha ritenuto la condotta connotata da colpa grave, in ragione dell’asserita grave noncuranza mostrata per la salvaguardia delle risorse finanziarie dell’Ente di appartenenza, nonché della chiarezza e specificità della disposizione normativa – l’art. 140, d.lgs n. 163/2006 – prevedente la facoltà di scorrimento della graduatoria.