Mancato sopralluogo: questa ammissione non s’ha da fare!
Un concorrente agisce in giudizio per far dichiarare illegittima l’ammissione di alcuni operatori alla gara per non aver eseguito il sopralluogo sui luoghi presso i quali era da prestarsi il servizio in violazione della legge di gara.
ll disciplinare prevedeva che l’operatore dovrà a pena esclusione “ recarsi presso gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica“.
Il TAR, richiamando altra giurisprudenza sul punto, rammentano come l’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.
La clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo, dunque, non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge.
L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. Obbligo finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. Indi incombe sull’impresa l’onere di effettuare il sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.
La previsione, a pena di esclusione, dell’obbligo di sopralluogo dei locali in cui il servizio dovrà essere prestato è legittima.