Mantenere attivo l’account di posta elettronica di un ex dipendente è illecito

Il datore di lavoro non può mantenere attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica”.

Con il provvedimento n. 216 del 4 dicembre 2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato un principio in base al quale la protezione della vita privata si estende anche all’ ambito lavorativocommette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica.

Nel caso di specie l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore.

È ormai noto infatti che, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda/Società deve rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente e adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta nonché introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

Lo scambio di email/pec con altri dipendenti o con persone esterne all’ azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).

Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha anche ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati.

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9215912