Monopattini elettrici e sicurezza. La sentenza del TAR Toscana e le soluzioni negoziali

MonopattiniDa quando il legislatore ha aperto le strade italiane alla circolazione dei monopattini elettrici è stato subito evidente che, oltre a comportare una rivoluzione per la mobilità urbana, tale innovazione avrebbe posto rilevanti problemi in tema di sicurezza e di regolamentazione del loro utilizzo, anche con riferimento alla diffusione dei servizi di sharing.

Una recente sentenza del TAR Toscana dà conto delle suddette criticità in quanto, pronunciandosi su una ordinanza del Comune di Firenze che aveva imposto l’obbligo di utilizzo del casco per la circolazione con monopattino elettrico, ha toccato temi quali la disciplina vigente in tema di sicurezza per la circolazione dei predetti dispositivi e il connesso potere regolatorio dei Comuni.

In particolare, nel caso di specie, alcune società di sharing operanti nel Comune di Firenze avevano impugnato l’ordinanza del Sindaco del 18 dicembre 2020 con la quale questi aveva esteso a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l’obbligo di indossare il casco già previsto per i conducenti minorenni dall’art. 1 ,comma 75 quater, della legge 160/2019.

In primo luogo, i giudici hanno affermato la legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti gestori del servizio di sharing sul presupposto che non vi sia dubbio che la ordinanza impugnata possa incidere sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco. Sicché il Giudice adito ha concluso che i ricorrenti debbano essere ritenuti soggetti che “rivestono una posizione particolare rispetto all’assetto di interessi stabilito dal provvedimento che vale a distinguerle dal quisque de populo”.

Nel merito, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso rilevando il difetto di competenza del Sindaco di Firenze e la violazione dei poteri di ordinanza stabiliti dal codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Segnatamente, è stato osservato che la fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dall’art. 7, comma 1, e dall’art. 6, comma 4, del codice della strada. Al riguardo, tuttavia, è stata richiamata costante giurisprudenza la quale ha più volte affermato che ogni riferimento al Sindaco contenuto nel codice della strada, per quanto concerne i poteri di disciplina della viabilità comunale, deve interpretarsi alla luce della natura tipicamente gestoria ed esecutiva di tali provvedimenti, i quali appartengono, pertanto, alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco.

Tale principio viene espressamente derogato solo in materia di atti contingibili e urgenti nonché per provvedimenti istitutivi e disciplinanti le zone a traffico limitato, i cui presupposti, per quanto concerne entrambi gli aspetti, sono stati ritenuti assenti nel caso di specie e pertanto è stato disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Come anticipato in apertura, la sentenza in commento risulta interessante anche perché fornisce occasione per ricostruire il quadro normativo relativo alla circolazione dei monopattini elettrici.

Al riguardo occorre osservare che la circolazione dei suddetti dispositivi è stata introdotta dal legislatore con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 la quale all’art. 1, comma 102, prevede la possibilità per le amministrazioni delle città di avviare la sperimentazione per la circolazione del territorio comunale dei mezzi di micromobilità quali monopattini, hoverboard, segway, monowheel.

Seguiva il decreto del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti, oggi MIMS, Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) del 4 giugno 2019 il quale ha stabilito che la sperimentazione può essere autorizzata con delibera della Giunta comunale da emanarsi nelle forme di cui all’art. 7 comma 9 del codice della strada. In mancanza di una disciplina applicabile sull’intero territorio nazionale veniva dunque attribuito potere regolamentare circa le modalità di circolazione dei mezzi di micromobilità alle amministrazioni che avessero autorizzato la sperimentazione.

Successivamente con la emanazione dell’art. 1, comma 75 quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il legislatore ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, espressamente prevedendo che la circolazione degli stessi fosse disciplinata dagli articoli del codice della strada applicabili ai mezzi di cui all’art. 50 del predetto codice.

Tale equiparazione non ha posto fine alla sperimentazione, ove avviata, e anzi per espressa previsione di apertura del comma 75, questo si pone quale norma transitoria “nelle more della sperimentazione di cui all’art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione”.

Ne consegue che un potere regolamentare in capo dall’amministrazione comunale in materia di circolazione dei monopattini elettrici può, a tutto volersi concedere, essere rinvenuto solamente nella delibera della Giunta comunale di autorizzazione alla sperimentazione di cui al decreto ministeriale richiamato. Diversamente, ove non è stata avviata la sperimentazione, la circolazione dei monopattini elettrici è regolata dalle norme del codice della strada in materia di velocipedi e da quelle previste dall’art. 1 commi 75 – 75 septies della legge 27 dicembre 2019, n. 160

In particolare, con specifico riferimento all’obbligo del casco ai fini dell’utilizzo dei monopattini elettrici, l’art. 1 comma 75 quater della richiamata legge stabilisce che tale obbligo sussiste solo per i conducenti di età inferiore ai 18 anni e pertanto, anche alla luce della predetta sentenza del TAR tale obbligo non può essere esteso dai singoli Comuni ai maggiorenni se non per effetto di una specifica disposizione di legge.

E’ tuttavia da ritenersi che quanto osservato non impedisca ai singoli gestori dei servizi di sharing di monopattini elettrici di prevedere specifiche condizioni di utilizzo dei propri dispositivi nell’ambito dell’autonomia negoziale e fatto salvo il rispetto della regolamentazione comunale del servizio in questione. Sicché, nella prassi, anche al fine di garantire un utilizzo maggiormente responsabile di tali strumenti di micromobilità oggetto di noleggio, molte compagnie di sharing hanno introdotto il divieto di utilizzo dei suddetti dispositivi ai minori di 18 anni.

(TAR Toscana, 8.2.2021, n. 215 )