Non indica gli oneri di sicurezza perché non richiesto espressamente dal bando

Vista la traccia di esame avvocato 2019 in relazione all’atto di amministrativo, non possiamo non pubblicare una nostra news su un tema di cui abbiamo parlato a lungo negli ultimi tempi: la mancata indicazione degli oneri di sicurezza.

La questione con particolare riferimento alla possibilità di attivare il soccorso istruttorio, soprattutto in relazione al caso in cui l’obbligo di indicare tali oneri non è espressamente previsto dal bando, è oggeto ancora oggi di acceso dibattito giurisprudenziale.

Per questa ragione, riteniamo che sia stato alquanto azzardato proporre come traccia di esame avvocato 2019 proprio questo tema alquanto controverso.

Nel caso di specie, e per ciò che qui ci interessa, una società impugna un bando, chiedendone l’annullamento, perché non richiede, come invece previsto dall’art. 95, comma 10, del Codice e dallo stesso schema di capitolato, l’indicazione dei costi della sicurezza, da ciò derivando l’illegittimità della documentazione di gara per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

Ad avviso del Collegio, la censura sollevata non può essere condivisa.

Richiamando alcune precedenti sentenze (nn. 7321, 7322 e 12166 del 2019), il TAR ritiene che:

– il disciplinare di gara prevede che il concorrente debba indicare gli oneri di sicurezza nell’offerta economica unitamente ai costi della manodopera;

– l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi relativi agli oneri di sicurezza attiene al contenuto dell’offerta economica redatta da ciascun operatore, in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

(TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 6/12/20149, n. 14028)