Obbligatoria negli appalti pubblici l’anticipazione del prezzo del 20%, facoltativa quella fino al 30%.

Obbligatoria negli appalti pubblici l’anticipazione del prezzo del 20%, facoltativa quella fino al 30%.Appalti pubblici: anticipazione del prezzo del 20% obbligatoria mentre è facoltativa quella fino al 30%

Sull’anticipazione del prezzo, a determinate condizioni, fino al 30% prevista dal decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77), il MIMS è intervenuto diverse volte con chiarimenti, ne abbiamo già parlato anche qui.

Di recente il MIMS è tornato sull’argomento rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle stazioni appaltanti.

Il parere di maggior rilievo è il n. 923/2021, la domanda posta al Ministero è “come deve comportarsi la stazione appaltante nel caso in cui non possa – per carenza di risorse disponibili – corrispondere all’operatore economico l’anticipazione, o possa corrisponderla solo in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge e dal Codice dei contratti (che prevede il 20%)?”.

Come anche affermato dal MIMS è necessario evidenziare che le due anticipazioni del prezzo, quella del 20% e quella emergenziale che prevede un incremento fino al 30%, poggiano su due discipline differenti, la prima trova la sua fonte nel codice dei contratti pubblici art. 35, comma 18, la seconda nel Decreto Rilancio 34/2020.

Anticipazione del prezzo obbligatoria

Nel primo caso, la norma codicistica prevede l’anticipazione obbligatoria del 20% per la stazione appaltante negli appalti pubblici di lavori servizi e forniture anche sotto soglia come specificato da ANAC con delibera n. 1050 del 14/11/2018.

L’anticipazione viene erogata (deve essere erogata) a condizione che sia effettivamente iniziata la prestazione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione (di qui l’applicazione non solo ai lavori ma anche a servizi e forniture) e sempre che sia costituita una fidejussione pari all’importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell’arco temporale programmato per l’adempimento. L’importo della garanzia andrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti secondo il cronoprogramma della prestazione.

Dunque, l’anticipazione del prezzo non è subordinata all’espressa richiesta da parte dell’operatore economico ma è necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia. Tuttavia, per la effettiva corresponsione dell’anticipazione, occorre comunque la collaborazione dell’appaltatore (inviare una richiesta in tal senso).

In relazione alle somme a disposizione della stazione appaltante, essendo l’anticipazione dovuta almeno nella misura del 20%, in quanto obbligatoria, tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento.

Anticipazione del prezzo facoltativa

L’anticipazione emergenziale fino al 30% è stata invece introdotta dal Decreto Rilancio (d.l. 34/2020 e confermata nella legge di conversione 77/2020).

L’art. 207 del predetto decreto prevede in via transitoria la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’art. 35, comma 18,  fino al 30% e tale possibilità è condizionata alla sussistenza delle risorse stanziate per ogni singolo intervento (a questo link abbiamo parlato dell’ambito di applicazione della norma).

L’aumento dal 20 al 30 % costituisce una mera possibilità per le stazioni appaltanti.

La fattispecie oggi è applicabile fino al 31 dicembre 2021

Pertanto, conclude il parere, dalle norme citate si ricava che, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, «l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%» e tale importo quindi deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento. Mentre l’eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal Decreto Rilancio costituisce «una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili».

(Parere MIMS, 11/05/2021, n. 923)