Redazione delle offerte tecniche: il caso della scheda riassuntiva incompleta
La redazione delle offerte tecniche in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante è spesso fonte di contenzioso.
Al cuore delle relative questioni si pone spesso il crinale tra difformità sostanziali e difformità meramente formali, che non inficiano la capacità della commissione di accertare la completezza delle offerte e di valutarle e compararle.
In un recente caso all’esame del TAR Umbria, l’aggiudicataria di una gara aveva compilato in maniera incompleta il modello di scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell’offerta tecnica fornito dalla stazione appaltante, circostanza che veniva contestata dal ricorrente.
Nel definire la questione, il TAR ha però verificato che – come rilevato anche dalla commissione di gara – le informazioni mancanti dalla scheda riassuntiva erano presenti in altri documenti inseriti nella busta dell’offerta tecnica, quali la ad esempio la scheda illustrativa delle funzioni e delle specifiche tecniche dei beni oggetto dell’affidamento, dai cui la commissione ha potuto trarre tutte le informazioni necessarie per la valutazione del dispositivo offerto e l’assegnazione dei relativi punteggi.
Con riferimento alla presenza della richiesta interfaccia con il sistema di cartella clinica informatizzata attualmente in uso presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, la commissione ha comunque proceduto a verificare direttamente tale elemento per tutte le offerenti attraverso lo stesso programma di gestione del sistema. Si tratta di un passaggio della sentenza che colpisce in modo particolare, in quanto viene considerato naturale questo supplemento di istruttoria svolto dalla commissione – in fase di valutazione delle offerte tecniche – anche su fonti esterne rispetto alla documentazione fornita dagli operatori.
Pertanto, il TAR ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, secondo i quali l’omessa allegazione di una scheda tecnica recante la descrizione dei prodotti indicati nell’offerta non può legittimare l’immediata esclusione del concorrente, pur se prevista come essenziale dalla documentazione di gara, se gli elaborati presentati per integrare la documentazione tecnica siano comunque idonei a concorrere, in misura equivalente, alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti e alla valutazione qualitativa e di merito circa la rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti.
L’incompletezza della compilazione della scheda tecnica riassuntiva non può dunque determinare l’esclusione dell’offerente, laddove, come nel caso all’esame del TAR, le informazioni sulle caratteristiche tecniche della fornitura, necessarie per la formulazione del giudizio della commissione, siano comunque rinvenibili altrove nella documentazione presentata a corredo dell’offerta (oppure, verrebbe da aggiungere, nel sistema regionale di gestione delle cartelle cliniche…).
Certamente condivisibile è, comunque, la conclusione del TAR Umbria per cui, diversamente opinando, si escluderebbe il concorrente sulla base di una mancanza meramente formale, in evidente contrasto con il principio del favor partecipationis.