Omessa comunicazione di revoca dell’aggiudicazione: escludiamo?
La SA indiceva una procedura aperta – riservata alle cooperative sociali ex art. 112 Codice – per l’affidamento del servizio di raccolta RSU, ingombranti, spazzamento manuale, e raccolte differenziate la cui durata veniva fissata in 12 mesi.
Un consorzio partecipava alla procedura sottoscrivendo il modello con le dichiarazioni sostitutive, nel quale espressamente dichiarava “di non aver subito la risoluzione anticipata dei contratti negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio”.
Sennonché la Commissione escludeva il consorzio ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c) / f bis) Codice, poiché quest’ultimo ometteva di comunicare di essere stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione in un procedimento di gara avente ad oggetto un servizio analogo a quello oggetto dell’odierno appalto.
In particolare, il concorrente era stato destinatario del provvedimento di revoca per non aver depositato la documentazione richiesta per la stipula del contratto nei termini indicati dall’amministrazione.
Avverso l’esclusione il consorzio ricorreva al TAR, lamentando in particolare che, anche ammettendo la presenza di un grave illecito professionale ex art. 80 c. 5 lett. c) Codice, tale illecito non sarebbe valutabile dalla SA fino alla sua iscrizione nel Casellario Informatico dell’ANAC ex art. 213 c. 10 Codice, circostanza non ancora avvenuta.
Il Collegio, tuttavia, disattende la censura evidenziando che:
– occorre anzitutto stabilire se nella vigente disciplina dei motivi di esclusione ex art. 80 c. 5 Codice la falsità della dichiarazione (lett. f-bis), che include l’omissione di fatti veri, operi automaticamente quando riguardi una qualsiasi delle informazioni inserite negli appositi moduli sottoscritti dai concorrenti, oppure rilevi solo quando abbia sottratto alla stazione appaltante elementi di valutazione su altre cause escludenti;
– va preferita, in tal caso, la seconda opzione perché sanzionare anche i falsi innocui restringerebbe la partecipazione alla gara senza rendere alcuna utilità alla stazione appaltante.
Conclude, dunque, il Collegio sostenendo che “la decadenza dall’aggiudicazione per fatto dell’aggiudicatario si presta certamente a essere inquadrata nella nozione di grave illecito professionale (lett. c)” potendo includere “anche il rifiuto di sottoscrivere il contratto, sia che tale rifiuto venga espresso direttamente, sia che si manifesti attraverso la mancata collaborazione nella predisposizione dei documenti necessari” e sussistendo “grave illecito professionale quando sia stata avviata l’esecuzione anticipata del servizio, e, a causa della mancata sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante si trovi in una situazione di incertezza sulle intenzioni dell’aggiudicatario e sulla prosecuzione del servizio.”
(TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 5/3/2019, n. 215)