Omessa indicazione costi della manodopera: orientamento consolidato?
Oramai è noto il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera, così come previsto dal comma 10 dell’art. 95 del Codice, contrasto sfociato nell’ordinanza del TAR Lazio – Roma di remissione del quesito interpretativo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ordinanza n. 4562/2018) e nell’ordinanza del CGARS di remissione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ordinanza n. 772/2018).
Il TAR Milano Sez. IV, con una sentenza pubblicata la vigilia di Natale, ritiene però di riconfermare l’orientamento già assunto dalla Sezione nelle sentenze n. 1855/2018 e n. 1870/2018 così di fatto dando luogo a un orientamento pressoché costante.
Il caso nasce dalla contestazione resa dal secondo graduato in una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un parcheggio per il periodo di anni cinque dalla data di decorrenza del contratto.
Il disciplinare di gara stabiliva che all’offerta economica dovesse essere allegata una tabella che evidenziasse “in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale”.
In giudizio viene constatato che l’aggiudicataria non aveva allegato alla propria offerta economica la menzionata tabella, ma l’aveva inviata in fase di verifica della congruità dell’offerta, perché a tanto sollecitata dalla SA.
Ad avviso del Collegio, la mancata indicazione in offerta dei costi della manodopera per l’esecuzione del contratto ha effetti inevitabilmente escludenti, senza possibilità di ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione, bensì di un elemento essenziale dell’offerta stessa.