Omessa indicazione costi della manodopera: la sentenza della Corte di Giustizia.

Come avevamo già anticipato (clicca qui), il contrasto in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera, così come previsto dal comma 10 dell’art. 95 del Codice, ha fatto molto discutere.

A seguito dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma di remissione del quesito interpretativo, è stata pronunciata la tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (2 maggio 2019, C-309/18).

I fatti

Un Comune ha bandito una procedura d’appalto aperta e nella lex specialis non ha richiamato espressamente l’obbligo per gli operatori di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, prescritto all’articolo 95, comma 10, del Codice.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Comune, attivando il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, ha invitato alcuni offerenti a indicare i loro costi della manodopera, successivamente aggiudicando la gara a uno di questi operatori.

La seconda in graduatoria ha proposto un ricorso, diretto, in particolare, all’annullamento dell’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per aver omesso di indicare, nella sua offerta, i costi della manodopera, senza possibilità di riconoscerle il beneficio della procedura di soccorso istruttorio.

Il giudice italiano precisa che il legislatore nazionale, quando ha adottato il codice dei contratti
pubblici al fine di recepire la direttiva 2014/24 nel nostro ordinamento giuridico, ha espressamente
previsto l’obbligo per gli offerenti di indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera, escludendo al contempo la facoltà, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fare ricorso alla procedura di soccorso istruttorio per invitare gli offerenti che non hanno adempiuto il medesimo obbligo a
regolarizzare la loro situazione.

La posizione della Corte

Ad avviso della CGUE, sebbene il giudice del rinvio abbia rilevato che il bando di gara non richiamava espressamente l’obbligo incombente ai potenziali offerenti, previsto all’articolo 95, comma 10, del Codice , di indicare, nell’offerta economica, i loro costi della manodopera, è vero però che lo stesso bando specificava che, «[p]er quanto non espressamente previsto nel presente bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara si applicano le norme del [codice dei contratti pubblici]».

Ne consegue che qualsiasi offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente era, in linea di
principio, in grado di prendere conoscenza delle norme pertinenti applicabili alla procedura di gara di
cui al procedimento principale, incluso l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della
manodopera.

Da quanto precede deriva dunque che i principi della parità di trattamento e di trasparenza non ostano
a una normativa nazionale, secondo la quale la mancata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’offerente interessato senza possibilità di ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio, anche in un caso in cui il bando di gara non richiamasse espressamente l’obbligo di fornire detta indicazione sempreché tale condizione di esclusione sia chiaramente prevista dalla normativa nazionale ed espressamente richiamata in detta documentazione.

Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto (come i moduli messi a disposizione dalle SA) non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.