Omessa indicazione del requisito tecnico da parte di partecipante a RTI
Un RTI veniva escluso da una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla gestione del Centro accoglienza Art Village della A.S.L. FG e l’attuazione di un progetto di peer education e di promozione della salute.
L’esclusione era motivata sulla mancata dichiarazione, da parte della mandante del RTI, del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (esperienza almeno triennale nel trattamento delle dipendenze patologiche), dichiarazione richiesta tanto nel bando di gara quanto nel disciplinare.
Il raggruppamento adiva il TAR, lamentando l’illegittimità dell’esclusione sul duplice presupposto che a) la mandataria è in possesso del requisito di esperienza triennale richiesto e b) la lex specialis di gara, pur richiedendo il requisito suddetto, non prevede una soglia minima dello stesso per ciascun componente del raggruppamento, che potrà dunque partecipare alla gara pur essendone sprovvisto.
Il Collegio investito della questione accoglie il ricorso, evidenziando che:
1) con riguardo alle procedure di gara per l’affidamento di servizi cui partecipino RTI, il Codice si limita a prevedere che l’offerta debba contenere l’indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48 c. 4);
2) nella lexspecialis non sono dettate previsioni sulla percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che ciascun operatore aderente ad un RTI partecipante all’appalto debba possedere;
3) l’art. 83, comma 8, del Codice prescrive che la mandataria debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ritenendo eventuali le misure in cui detti requisiti debbano essere posseduti dai singoli partecipanti e rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante.
In conclusione, il Collegio statuisce che “in caso di mancata definizione della soglia minima da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, naturalmente, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento”.