Open Genio vs Genio Civile e Sblocca Cantieri
Il sistema informatico Open Genio sembra presentare un “bug normativo” rispetto al Testo Unico dell’Edilizia, sia nella sua precedente formulazione, sia in quella novellata dal Decreto Sblocca-Cantieri: tale programma impedirebbe di depositare i progetti in zona sismica relativi ad interventi di minore rilevanza, nonostante questi – così come disposto dal citato Sblocca-Cantieri e prima ancora dal T.U. dell’edilizia – siano soggetti a denuncia. Così tuttavia, gli ingegneri sono esposti ad insidie e problematiche che possono sfociare in vere e proprie responsabilità. Lo stesso Genio Civile della Regione Lazio si trova impossibilitato a svolgere la propria funzione di controllo e verifica.
Andando ad approfondire, il sistema Open Genio, che gestisce l’inserimento telematico dei progetti da sottoporre al Genio Civile presso la Regione Lazio, opera sulla base della Regolamento Regionale del Lazio 13.7.2016 n. 14 che, prima ancora del Decreto Sblocca-Cantieri, aveva introdotto un regime semplificato per le autorizzazioni sismiche. L’art. 8 del citato Regolamento aveva escluso la necessità di autorizzazione sismica per alcuni interventi di minore rilevanza, specificamente individuati dalla norma, indipendentemente dal livello di sismicità della zona ove essi sarebbero andati a insistere.
La piattaforma Open Genio ha dato applicazione a tale disposizione, non ammettendo nel proprio sistema gli interventi di minor rilevanza: così facendo ha escluso il deposito dei progetti per tale tipologia di interventi, impedendo ai tecnici di poterli effettivamente denunciare in tale sede, e allo stesso Genio Civili di poterli controllare e verificare.
Tuttavia, una lettura rigorosa del citato art. 8 appare ben lontana dall’applicazione che ne ha dato Open Genio: tale norma, pur escludendo la necessità di autorizzazione espressa per gli interventi di minor rilevanza, nulla dice in ordine all’obbligo di denuncia del relativo progetto. Obbligo quest’ultimo previsto in modo assolutamente perentorio dalla normativa nazionale in particolare dall’art. 93 d.p.r. 380/2001 e in alcun modo escluso dal citato art. 8.
In altre parole, se da un lato è chiaro che l’art. 8 ha escluso l’obbligo di espressa autorizzazione per gli interventi di minore rilevanza, dall’altro lato è altrettanto chiaro che tale norma non ha escluso l’obbligo della denuncia dell’intervento, mediante deposito del progetto.
Una tale interpretazione sarebbe stata da preferire anche per mere ragioni prudenziali. La normativa regionale del Lazio non avrebbe mai potuto derogare la normativa nazionale di cui al d.p.r. 380/2001, introducendo una categoria di interventi in zona sismica non soggetti né ad autorizzazione né a deposito: la normativa nazionale prevede infatti che tutti gli interventi in zona sismica (indipendentemente dalla loro tipologia) rimangono soggetti quantomeno a denuncia, senza ammettere deroghe o eccezioni da parte da norme Regionali.
A conferma di ciò, la Cassazione ha più volte condannato tecnici e committenti proprio sul presupposto che la normativa regionale, che escludeva l’autorizzazione o il deposito per alcune tipologie di interventi, era illegittima, in quanto violava la normativa nazionale (cfr. Cass. Penale sez. 3 del 3.9.2018 n. 39428). Del resto, la materia antisismica, attenendo alla sicurezza (e non alla gestione del territorio) costituisce una materia riservata al legislatore statale e non a quello regionale.
In un tale contesto è intervenuto il decreto Sblocca Cantieri che, come noto, ha introdotto rilevanti novità in materia di autorizzazione sismica, basandosi non più solo sulla sismicità della zona, ma anche sulla tipologia dell’intervento.
Proprio in relazione agli interventi di minor rilevanza, il nuovo art. 94 bis T.U. Edilizia ha previsto espressamente che essi, indipendentemente dalla zona in cui insistono, rimangono soggetti a deposito del progetto, confermando così l’interpretazione opposta a quella fornita da Open Genio.
Fermo quanto specificheranno le Linee guida che dovranno essere adottate, gli interventi di minor rilevanza di cui parla l’art. 94 bis risultano coerenti con quelli specificati nell’art. 8 della L.r. 14/2016, per i quali è stata esclusa la necessità di autorizzazione (senza tuttavia nulla dire circa il deposito del progetto).
Emerge dunque evidente il “bug normativo” di cui si parlava in premessa.
Da un lato, la normativa nazionale impone che gli interventi di minor rilevanza sono soggetti a denuncia e dunque deposito del progetto, prevedendo precise responsabilità in tal senso; dall’altro il sistema Open Genio invece impedisce di “depositare” e dunque denunciare i progetti di minor rilevanza, così esponendo gli ingegneri a precise responsabilità civili, penali e amministrative e impedendo allo stesso Genio Civile di poter svolgere la propria funzione di controllo e verifica.
Questo Bug non può ritenersi escluso dal fatto che il co. 4 dell’art. 94 bis ci dice che “nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti”: come si è spiegato sopra, l’art. 8 della R.R. Lazio 14/2016 ha solo escluso l’autorizzazione per gli interventi di minor rilevanza, ma nulla ha detto circa il deposito del progetto. Del resto mai avrebbe potuto prevedere un’esclusione di questo tipo, in quanto altrimenti avrebbe violato la normativa nazionale
Da qui l’auspicio ad una correzione del sistema Open Genio, ed un invito alla prudenza a tutti i tecnici per non incorrere in violazioni indotte da tale sistema informatico: del resto, a fronte di una contestazione di responsabilità, un ingegnere non potrebbe giustificarsi dicendo che il sistema Open Genio non gli ha consentito il deposito.