Autorizzazione paesaggistica “in sanatoria”: interventi ante e post 2006. Facciamo il punto.

Uno dei più problematici ostacoli nell’ambito delle pratiche di sanatoria (accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001) è quello dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria o  postuma.

In particolare, ci si scontra con il fatto che l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dispone che

l’autorizzazione [paesaggistica] non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi

Infatti in base all’art. 167, co. 4,  del medesimo Codice è possibile “sanare”, tramite “accertamento di compatibilità paesaggistica“, solo alcuni interventi minori, ossia

“a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”.

Il vigente regime “restrittivo” è frutto di una modifica normativa e, in particolare, del d.lgs. n. 157/2006 che, appunto, ha introdotto il sopra richiamato testo dell’art. 146 del Codice.

All’indomani di tale (restrittiva) novella normativa si era quindi posto il problema di quale fosse il regime applicabile per le opere compiute senza previa autorizzazione paesaggistica prima dell’introduzione del divieto di cui all’art. 146 del Codice.

Al riguardo il MiBAC (Parere prot. 9907 del 28.5.2012, richiamato anche in successivi pronunciamenti ministeriali) aveva preso posizione rilevando che

“la norma che vieta il rilascio di autorizzazioni ex post [il d.lgs. n. 157/2006] presenta carattere di previsione sostanziale e non già meramente procedurale. Conseguentemente, essa non può avere vigenza che per fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore, ossia realizzatesi dopo che il divieto ha acquisito efficacia”, cosicché  “le fattispecie verificatesi antecedentemente all’operatività del divieto sono da definire in relazione alla disciplina sostanziale ad essa pro-tempore applicabile”

con la conseguenza che

“è da ritenere, pertanto, non precluso il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, limitatamente alle fattispecie concretizzatesi in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 157/06 sulla base di una effettiva verifica della compatibilità dei manufatti realizzati con i valori tutelati e in conformità all’iter procedimentale dell’art. 146 del Codice”.

Dunque: gli “abusi paesaggistici” compiuti ante 2006 sarebbero regolarizzabili senza incontrare i proibitivi limiti dell’art. 167 co. 4 del Codice.

In tale linea si è registrata negli anni una copiosa giurisprudenza amministrativa (segnaliamo ad esempio: TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 2.2.2017, n  148TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 9.6.2016, n. 589; Cons. Stato, Sez. VI, 28.2.2017 n. 922), la prassi di molte Amministrazioni.

Dunque: seguendo tale linea interpretativa, a fronte di un abuso paesaggistico compiuto ante 27.4.2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006) non è preclusa la relativa sanatoria, anche laddove la relativa domanda sia presentata successivamente a tale termine.

Tuttavia, nel 2018-2019 il Consiglio di Stato sembra aver mutato posizione.

Infatti, con le sentenze Sez. VI, 6.9.2018, n. 5245 e Sez. I, parere 7.2.2019 n. 390 è stato ritenuto che per poter beneficiare del regime di “maggior favore” previgente (che consentiva, appunto, la sanatoria paesaggistica anche all’in fuori delle ipotesi minori ex art. 164, co. 4 del Codice), occorre non solo che l’abuso sia stato compiuto prima della vigenza del d.lgs. n. 157/2006 ma anche che la relativa domanda sia stata presentata prima di tale termine.

Da una ricognizione della giurisprudenza e dei pareri espressi dal MiBAC più di recente non risultano allo stato ulteriori pronunce sul tema che, quindi, ben possiamo considerare incerto e foriero di ulteriori prese di posizione.