Il pagamento dei lavori edilizi nel nuovo comma 2 ter dell’art. 103 Cura-Italia

lavori edili pagamento Il decreto Cura-Italia è stato oggetto di molteplici emendamenti  in sede di conversione in legge. Fra questi, spicca sicuramente il nuovo comma 2 ter dell’art. 103 che, fra le altre cose, impone il pagamento dei lavori edilizi privati eseguiti fino al momento del “lockdown”, indipendentemente dalle  previsioni contrattuali che avevano originariamente stabilito i termini e le modalità di tali pagamenti.

Infatti, tale norma dispone espressamente che, nell’ambito dei contratti privati per  l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura,  “in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori”.

Si tratta di una disposizione che assume una notevole rilevanza in quanto va ad incidere in modo diretto sui contratti privati riguardanti i lavori edili che erano in corso di esecuzione al momento dell’emergenza Covid-19, “intromettendosi” nei rapporti contrattuali e modificando gli accordi e le clausole relative ai termini di pagamento dei lavori.

Detta norma, come è evidente, risponde alle esigenze di “liquidità” degli appaltatori che, a causa della sospensione lavori disposta nell’ambito delle misure di contenimento del Covid-19, non hanno potuto raggiungere i SAL a cui erano collegati i pagamenti: in sostanza, tale norma mira a sbloccare i pagamenti a favore di quelle imprese che, pur avendo eseguito un determinato valore dei lavori, non hanno ricevuto il relativo compenso in ragione del mancato raggiungimento dei SAL a cui detti compensi erano “collegati”.

Preme rilevare come, in ragione del suo tenore letterale e del “contesto” in cui è inserita, tale norma presti il fianco a molteplici dubbi interpretativi e applicativi, i quali verranno probabilmente risolti nella prassi o nei successivi chiarimenti che verranno adottati.

Ad oggi, quel che è chiaro è che detta norma supera gli accordi contrattuali in essere fra privati, prevedendo che, in deroga agli stessi, i lavori effettivamente svolti, al momento della sospensione disposta in ragione delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, debbano essere immediatamente pagati dal committente. Per l’effetto, dal momento dell’entrata in vigore di tale norma, l’appaltatore acquisisce il diritto di poter richiedere il pagamento dei lavori eseguiti, potendo così esperire tutte le necessarie iniziative nei confronti del committente.

Tale misura era stata auspicata nell’ambito degli appalti pubblici al fine di vedere il committente pubblico  procedere al pagamento dei lavori effettuati, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dei SAL concordati.  Alcune Regioni hanno adottato in queste settimane specifici provvedimenti finalizzati a spingere le stazioni appaltanti a modificare i contratti di appalti e a procedere  al pagamento dei lavori effettuati, per garantire agli imprenditori la liquidità necessaria per “sopravvivere” in questo particolare periodo di sospensione e poter poi riprendere la propria attività.

Il legislatore nazionale è invece intervenuto esclusivamente nell’ambito dei contratti privati per lavori edili, così escludendo quello degli appalti pubblici, ove – ad avviso di chi scrive – l’intervento sarebbe stato maggiormente auspicabile. E questo non solo in ragione del “volume” degli appalti pubblici edili, ma anche in ragione degli effetti che tale provvedimento può avere nei confronti del committente privati.

Deve infatti rilevarsi che, se dal “lato appaltatore”, tale norma offra un notevole (e auspicabile) soccorso, dal “lato committenza”, essa può essere fonte di molteplici problemi: la committenza si ritrova a dover provvedere al pagamento dei lavori svolti  in un momento ben diverso da quello effettivamente programmato in sede contrattuale, per di più in un momento in cui essa stessa ha subito i contraccolpi negativi del lockdown. Pertanto, potrebbe non avere a disposizione la necessaria liquidità né la relativa forza economica per procedere a tali pagamenti, con l’effetto che lo stesso appaltatore vedrebbe frustrata la legittima aspettativa ingenerata da tale novella legislativa.

Per queste ragioni, è evidente che una disposizione come quella introdotta dal comma 2 ter avrebbe avuto più senso e più utilità se adottata nell’ambito dei contratti pubblici: l’amministrazione è infatti un committente che ha a disposizione una maggiore liquidità del  privato e ben può reggere l’urto di una misura come quella introdotta dalla norma in esame.

A valle di queste considerazioni, deve comunque ribadirsi l’importanza di tale nuova disposizione che, superando ogni accordo diverso, riconosce all’appaltatore  il diritto – e dunque le relative azioni – di vedersi pagati i lavori edili effettivamente svolti fino al momento del lockdown, indipendentemente da quanto concordato in sede di contratto nonché dai relativi SAL e step di pagamento.