Pannelli fotovoltaici, autorizzazione paesaggistica e tutela dell’ambiente: i “coppi fotovoltaici” come punto di mediazione?
Il rapporto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente vede come, ormai “tradizionale”, campo di “battaglia” la questione dell’assentibilità, dal punto di vista paesaggistico appunto, della installazione dei pannelli fotovoltaici.
Riducendola al minimo, la questione è: fino a che punto è possibile sacrificare il paesaggio (da intendersi nella sua accezione di “aspetto esteriore”) al fine di consentire interventi dal punto di vista puramente ambientale (ossia, per così dire, “ecologico”) migliorativi?
Uno dei casi tipici è, appunto, quello dei pannelli fotovoltaici, la cui installazione sul tetto degli edifici, se da un lato consente l’implementazione della produzione di energie alternative, dall’altro produce un evidente impatto “panoramico”.
Sul tema – come è noto – esistono numerose decisioni.
Tra queste, val la pena portare l’attenzione (pur nella diversità di sottostanti fattispecie concrete) da un lato sulla sentenza TAR Campania Salerno, 5/10/2017, n. 1458 e, dall’altro, sulla più recente decisione del TAR Molise, 4/5/2018, n. 261.
La prima decisione è relativa ad una fattispecie nella quale il MiBACT si era opposto, annullando il provvedimento favorevole comunale, all’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio sito in zona paesaggisticamente vincolata.
A seguito dell’impugnativa promossa dall’interessato, il TAR ha annullato il diniego, affermando interessanti principi, che testimoniano la sempre maggiore “tolleranza” dell’ordinamento rispetto a tale genere di elemento tecnologico.
In particolare, secondo il TAR, la circostanza che ormai – diversamente che in passato – i pannelli solari siano particolarmente diffusi, costituisce elemento atto a farli percepire come elemento “ordinario” del paesaggio, in quanto normalmente presenti.
Il che impone, al fine del diniego di autorizzazione, una motivazione particolarmente approfondita, che giustifichi, con riferimento allo specifico caso, ragioni di assoluta incompatibilità.
La successiva e recente decisione del TAR Molise, benché pervenga ad un esito opposto (dichiarando la legittimità del diniego opposto dalla Soprintendenza in quel caso), a ben vedere si pone in linea con quanto statuito dal TAR Campania, aggiungendo, tuttavia, alcune interessanti considerazioni.
In primo luogo, richiamando alcuni arresti del Consiglio di Stato, la decisione in parola rammenta che costituiscono “canoni minimi” del provvedimento di autorizzazione paesaggistica la sua articolazione nei seguenti “punti”: “a) la descrizione puntuale dell’intervento, mediante indicazione, tra l’altro, delle modalità della sua concreta esecuzione; b) la descrizione del contesto storico-architettonico e morfologico nel quale l’intervento si colloca; c) l’illustrazione del rapporto tra intervento e contesto“.
Laddove il diniego (o il provvedimento favorevole) rispettino tale “scaletta”, il provvedimento sarà da ritenere – dal punto di vista motivazionale – “congruo” e “completo”.
La sentenza, poi, sviluppa un ulteriore passaggio, di particolare interesse “concreto” ed operativo.
Nel procedimento che aveva condotto al diniego, la Soprintendenza, nel negare l’autorizzazione paesaggistica, aveva infine suggerito – al fine di superare la questione dell’impatto paesaggistico dell’intervento (ricadente in un ambito di centro storico vincolato) – l’utilizzo di coppi fotovoltaici.
Tale soluzione – solo di recente affacciatasi sul mercato – inizia ad essere quella individuata dalle Soprintendenze al fine di superare ipotesi di impatto paesaggistico ritenute non conformi alla relativa tutela vincolistica.
Si deve ritenere, come da prime indicazioni giurisprudenziali (oltre al TAR Molise in commento, si segnala anche TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 10/3/2017, n. 591), che laddove tale soluzione venga avanzata (nel procedimento o all’esito negativo dello stesso), al privato non resterà che adeguarvisi, atteso che, in generale, sembra difficilmente censurabile una simile “richiesta”.
In conclusione: il punto di mediazione tra “paesaggio” e “ambiente” (sub specie: energie rinnovabili), oggetto di costante dibattito (anche davanti agli organi della giustizia amministrativa) sembra oggi poter trovare una composizione (con riferimento agli impianti fotovoltaici “domestici) grazie all’evoluzione tecnologica.