Approfondimento caro materiali e appalti pubblici Legal Team – settore energy e PNRR
LE NOVITA’ PER I CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE ENERGY E CARO PREZZI PER CONTRATTI PNRR: I DECRETI AIUTI -BIS E AIUTI-TER
I. Le novità introdotte dal decreto aiuti-bis per il settore energy
I.1. In occasione della conversione in legge del decreto aiuti-bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115 conv. in L. 21 settembre 2022, n. 142) sono state introdotte delle disposizioni in tema di caro materiali.
L’art. 34-bis del d.l. 115/2022, introdotto in sede di conversione, infatti, cerca di far fronte al caro prezzi negli appalti di lavori nel settore energetico, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 27 del d.l. 50/2022.
Il campo di applicazione della nuova disposizione riguarda gli appalti pubblici di lavori relativi ad impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (autorizzati in base al d.l. 7/2022) o strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al d.lgs. 379/2022, sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Per tali appalti, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione riconoscendo un incremento di prezzo pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall’ISTAT, al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni seguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.
Tale adeguamento è riconosciuto, a seguito dell’emissione dei relativi ordini di acquisto,
per le lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 21 settembre 2022, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.
II. Le novità del decreto aiuti-ter per far fronte al caro prezzi per i contratti PNRR
II.1. L’art. 30 del decreto aiuti-ter (d.l. 23 settembre 2022, n. 144 conv. in L. 17 novembre 2022, n. 175) inserisce, dopo il comma 1046 dell’articolo unico della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il comma 1046-bis, incidendo anche sul tema del caro materiali.
In particolare, la disposizione prevede che fermo restando quanto previsto a legislazione vigente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le Amministrazioni titolari degli interventi PNRR, al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia, possono utilizzare, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito dei medesimi interventi, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti o concessioni pubbliche relative agli interventi del PNRR.
La norma, dunque, sembra esplicitare la necessità di portare a compimento le commesse già avviate e che rischiano di rimanere ineseguite a causa dell’aumento dei prezzi, anche a costo di utilizzare altri fondi previsti per l’avvio di nuove procedure che, dunque, potrebbero non avere mai un inizio.
III. Le ultime novità in materia
L’art. 43 del d.l. 13/2023 (conv. con modificazioni in L. 41/2023) ha previsto che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all’art. 5, comma 13, del d.l. 102/2014, limitatamente agli interventi di completamento e
attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell’assegnazione delle risorse dei fondi di cui all’articolo 26 del c.d. decreto aiuti (d.l. 50/2022).
