Penne di colore diverso e cancellature nei concorsi pubblici
L’utilizzo di penne di colori diversi e la presenza di cancellature sull’elaborato di un concorso pubblico, per poter essere considerati segno di identificazione del candidato, devono risultare oggettivamente anomali ed estranei al contesto proprio dell’elaborato, altrimenti, qualsivoglia scritto aggiunto ovvero alterato, apposto nell’elaborato, dovrebbe ritenersi sufficiente ad identificarne l’autore.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, in un caso in cui alcuni concorrenti che non avevano superato le prove scritte lamentavano che alcuni elaborati dei vincitori sarebbero stati contrassegnati da segni di riconoscimento, in violazione del principio dell’anonimato delle prove nei concorsi pubblici. In particolare, si segnalava l’uso di penne di colori diversi e la presenza di cancellature consistenti in sbarramenti trasversali, in righe incrociate a forma di X e in ampie cancellature ad andamento sinusoidale a forma di M.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’esperienza comune, il cambio di colore della penna è accadimento che può capitare di frequente e che sbarrare parti del testo con segni trasversali o ad andamento sinusoidale è una modalità consueta di procedere alle cancellature, in assenza di una diversa regola prefissata nello svolgimento della prova.
Peraltro, con riferimento alla stessa procedura concorsuale, il Collegio ha avuto modo di affermare che la non rinvenibilità, verificata in sede di accesso agli atti, del verbale della Commissione di chiusura delle operazioni concorsuali e degli elaborati di ben sedici concorrenti, “è certamente un fatto deprecabile (e meritevole di essere approfondito in altra sede), che tuttavia non può di per sé comportare l’invalidazione del concorso”.
Consiglio di Stato, Sez. III, 29/04/2019, n. 2775