Pensioni militari: ricalcolo possibile per sistema contributivo e misto
Come già anticipato, il personale militare posto in congedo assoluto per infermità prima del raggiungimento dei limiti di età ha diritto al beneficio alternativo all’ausiliaria previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.
Non tutti però possono proporre ricorso per il ricalcolo. Secondo la norma sopra richiamata, infatti, ha diritto al beneficio solo il personale militare che la cui pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo.
Nel nostro ordinamento, nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è stato previsto un regime transitorio.
Definiamo meglio i due sistemi di pensionamento.
Da un lato, abbiamo il sistema retributivo, che si applica, per le pensioni militari, a coloro i quali alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato più di 20 anni di anzianità contributiva.
Dall’altro, abbiamo il sistema contributivo che si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità contributiva inferiore alle 15 annualità.
Nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è stato previsto il regime transitorio del sistema misto che, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, si applica al personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 avesse maturato tra i 15 e i 20 anni di anzianità contributiva.
L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 fa espresso riferimento alla pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il che significa che possono proporre ricorso per il ricalcolo della pensione i militari in congedo assoluto con pensione liquidata con sistema contributivo o con sistema misto.
Non è invece possibile proporre ricorso per i militari in congedo assoluto la cui pensione sia stata liquidata con sistema retributivo.
A questo link tutte le informazioni sul ricorso per i militari in congedo assoluto.