Pensioni comparto sicurezza, il rinnovo del trattamento privilegiato

In materia di pensioni privilegiate, uno dei temi oggetto di maggiore contenzioso riguarda il rinnovo del trattamento privilegiato temporaneo ai sensi dell’art. 68 d.P.R. 1092/1973. Sul punto, una recente sentenza della Corte dei Conti Sez. II di Appello ha fornito un chiarimento sui requisiti previsti ex lege per ottenere il rinnovo dell’assegno di privilegio.
La pronuncia è stata resa all’esito del giudizio pensionistico radicato da un ex militare di leva, in congedo per riforma, con il quale era stata impugnata la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia che aveva negato il diritto al rinnovo del trattamento di privilegio sulla base del parere della CMO di Milano n. omissis del 27/6/2002.
Segnatamente, in seguito agli accertati esiti invalidanti di frattura biossea gamba DX con residui difetti riparativi a livello tibiale l’appellante aveva ottenuto il trattamento di privilegio temporaneo per anni quattro ctg tab A con decorrenza dal 2.6.1998. Successivamente, gli accertamenti disposti per il rinnovo del predetto trattamento avevano rilevato che l’infermità patita a causa del servizio aveva subito un’evoluzione migliorativa. Questa veniva dunque ascritta alla tabella B e pertanto il trattamento di privilegio veniva tramutato in indennità una tantum per ulteriori anni quattro.
Tale provvedimento dell’Amministrazione veniva quindi contestato dall’ex militare il quale, deducendo che la patologia riscontrata nel 2002 fosse identica a quella ascritta ad (…) cgt tab A, riteneva avere diritto alla conversione del trattamento di privilegio temporaneo in vitalizio in via automatica.
Al fine di dirimere la controversia in questione, il Giudice del gravame ha richiamato quanto disposto dall’art. 68 d.P.R. 1092/1973 il quale, proprio in materia di trattamento temporaneo di privilegio, stabilisce che “Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. Alla scadenza dell’assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l’indennità per una volta tanto stabilita dall’articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. […]”.
Tanto premesso la sentenza della Corte dei Conti Sez. II di Appello ha chiarito che “l’art. 68 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come novellato dall’art.5 della L. n. 9 del 1980, non prevede alcuna automaticità della conversione, allo scadere del periodo fissato dalla Commissione Medica, dell’assegno privilegiato temporaneo rinnovabile, ma prevede l’accertamento dell’entità invalidante, alla scadenza di detto periodo, dell’affezione compensata con assegno rinnovabile, in quanto non stabilizzata in sede di prima ascrizione tabellare”. Sicché in base al disposto dell’art. 68, comma 2, D.P.R. n. 1092 del 1973, solo nell’eventualità in cui, alla scadenza del trattamento temporaneo, i postumi della lesione risultino ancora ascrivibili ad una delle categorie della Tab. A e non siano più suscettibili di miglioramento può essere disposta la conversione del predetto trattamento in pensione di privilegio permanente.
In altri termini, ribadisce la pronuncia, “l’accesso alla pensione a vita non richiedeva solo la riscontrata permanenza di uno stato patologico riconducibile al medesimo stato patologico che aveva dato luogo alla concessione dell’assegno tabellare rinnovale (“esiti invalidanti di frattura biossea di gamba dx con residui difetti riparativi a livello tibiale”), ma presupponeva che la patologia avesse avuto, nel tempo della fruizione di detto assegno, un’evoluzione infausta, tale da comportarne l’ulteriore ascrizione ad una delle categorie della Tab. A” (Corte dei Conti, Sez. II App., Sent., 1/6/2021, n. 174).
Nel caso di specie, la sentenza in commento, pur dichiarando la inammissibilità della impugnazione proposta in quanto avanzata in violazione dell’art. 170 c.g.c., ha comunque ribadito nel merito la correttezza della pronuncia del Giudice di primecure che, sulla base degli accertamenti disposti, aveva rilevato che la patologia oggetto del trattamento di privilegio temporaneo, alla scadenza dello stesso non era più ascrivibile alla Tabella A annessa al d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981, non sussistendo i presupposti per la concessione della pensione privilegiata.
(Corte dei Conti, Sez. II App.,1/6/2021, n. 174)