Polizia di Stato e Penitenziaria. Ricalcolo pensioni. L’art. 54 è legge per tutte le forze di polizia.

La notizia circolava da tempo nei corridoi della politica. L’enorme mole di cause avviate dal personale delle forze di polizia, militari e non, alla fine ha prodotto i suoi frutti. Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio) è stata infatti riconosciuta l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1091/1973 a tutto il personale delle forze di polizia anche ad ordinamento civile rientrante nel sistema c.d. misto.

Come noto, infatti, da molti anni il personale delle forze di polizia ha avviato una battaglia per conseguire il ricalcolo dei trattamenti di quiescenza in applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 in luogo della errata aliquota applicata dall’INPS di cui all’art. 44 del medesimo decreto.

Se in una prima fase della campagna molte sezioni regionali della Corte dei Conti hanno riconosciuto il diritto alla rideterminazione della pensione in applicazione della aliquota più favorevole ex art. 54 ai soli militari, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile la giurisprudenza si è mostrata prima ondivaga e poi nettamente contraria. Ciò sulla base del presupposto che l’art. 54 in commento è disposto nel capo del d.P.R. dedicato al personale militare, così ritenendosi che il personale ad ordinamento civile dovesse essere destinatario del medesimo trattamento di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato.

Ciononostante la nostra posizione è sempre stata contraria alla impostazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria relativa al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile. Abbiamo infatti più volte osservato, anche sollevando una questione incidentale di legittimità costituzionale, che anche per i trattamenti di quiescenza deve valere il principio della equità di trattamento economico a parità di funzioni. Sicché tutte le forze di polizia rientranti nel c.d. comparto sicurezza devono essere destinatarie della medesima disciplina pensionistica.

Tale principio, è stato fatto proprio dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio). L’art. 1 comma 101 prevede infatti che: “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile,  in possesso,  alla  data  del  31  dicembre   1995,   di   una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente  maturati,  si applica,  in  relazione  alla  specificità  riconosciuta  ai   sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  l’articolo  54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della  quota  retributiva della pensione da liquidare con il sistema  misto,  con  applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

Alla luce della nuova disposizione normativa, pertanto, dovrà essere rideterminata ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 secondo la aliquota annuale del 2,44% la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall’art. 18 della legge 4 novembre 2010, ossia: delle forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In conclusione anche in ragione delle indicazioni fornite dall’INPS del 14.7.2021, tutti coloro che hanno maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di contributi e che sono stati arruolati e/o impiegati in uno dei corpi appartenenti alle forze di polizia hanno la possibilità di richiedere la rideterminazione della propria pensione con pagamento degli arretrati sui ratei pensionistici degli ultimi cinque anni.

A questo punto, i ritardi dell’INPS non sono più in alcun modo scusabili. Dopo oltre un anno dalla pubblicazione della storica sentenza delle Sezioni Riunite 4 gennaio 2021, n. 1, che per la prima volta aveva individuato l’aliquota del 2,44% annuo da applicare per il ricalcolo delle pensioni delle forze di polizia, e nonostante le molteplici circolari con le quali l’Istituto ha manifestato l’intenzione di adeguarsi a tale orientamento, moltissime pensioni non sono ancora state rideterminate, con il rischio di maturazione della prescrizione sui ratei oltre i cinque anni.

Per tale ragione è fondamentale interrompere la decorrenza della prescrizione avviando il procedimento di ricalcolo della pensione e, in caso di ulteriore inerzia dell’Istituto, adire la Corte dei Conti per la tutela dei diritti riconosciuti dalla legge.