Privacy e giornalismo
La libertà di informazione (art. 21 della Costituzione), nella duplice accezione, attiva, quale diritto del giornalista di informare (diritto di cronaca), e passiva, quale diritto del cittadino di essere informato, rappresenta al meglio la democraticità delle società contemporanee.
L’attività giornalistica è completamente libera -il diritto di cronaca deve essere esercitato in tutte le sue forme- infatti essa è svincolata da alcuni limiti posti dalla legge, anche a tutela della privacy.
Le norme derogatorie previste per i giornalisti si applicano a chiunque eserciti la libertà di manifestazione del pensiero (diritto tutelato dall’articolo 21 della Costituzione italiana) anche attraverso espressioni artistiche e letterarie, con gli adattamenti del caso.
In ambito privacy è l’articolo 85[1] del Regolamento Europeo a prevedere esenzioni o deroghe a favore dell’attività giornalistica nonché a favore dell’espressione accademica, artistica e letteraria.
Il trattamento dei dati operato dal giornalista è sostanzialmente libero.
Il giornalista può trattare (e pubblicare) anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso dall’interessato, purché ricorrano due requisiti:
- a) i dati siano stati raccolti in modo lecito e corretto (principio di liceità ex art. 6 GDPR);
- b) la diffusione dei dati avviene nei limiti dell’essenzialità (principio di essenzialità) dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Esistono, inoltre, una serie di norme che prevedono obblighi specifici di riservatezza nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Ad esempio, è vietato pubblicare l’identità delle vittime di violenza sessuale (art. 734 c.p.p., dove l’art. 114, comma 6, c.p.p. vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla loro identificazione.), gli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.), i nomi di persone malate di Hiv, i nomi delle donne che interrompono la gravidanza, le generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari (art. 13 c.p.p., e art. 50 Cod. Privacy), il nome della donna che ha dato in adozione il proprio figlio dopo il parto chiedendo di non essere nominata.
Riprendere immagini all’interno di luoghi di privata dimora è vietato dalla legge, in considerazione dell’inviolabilità del domicilio previsto dalla Costituzione (art. 14). Il Garante privacy ha però ritenuto pubblicabili le foto riprese in luoghi liberamente osservabili dall’esterno[2] (es. un balcone).
Ancora vi sono parecchi limiti imposti dalla legge e dal Codice deontologico dei giornalisti in materia di intercettazione, per cui il Garante ha pubblicato un provvedimento generale che riepiloga tali limiti in simmetria con i principi in materia di privacy[3].
Limite importantissimo è sancito dal divieto di pubblicazione di immagini o di altri elementi che rendano identificabili soggetti di minore età allorché si tratti di dare informazione sulla commissione di reati o su eventi di cronaca giudiziaria, o altre situazioni in cui la personalità, la dignità, la riservatezza circa la vita strettamente privata del minore possa averne pregiudizio.
Il Garante ha precisato infatti che non devono essere diffuse informazioni che possano consentire direttamente l’identificabilità del minore.
[1] Art. 85 GDPR Trattamento e libertà d’espressione e di informazione. “1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione. 3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.”
[2] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1686747
[3] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1299615