Privacy: sì al risarcimento dei danni per illecita diffusione dei dati sanitari a scuola.

La Cassazione civile, con la sentenza 16816/2018[1], condanna il MIUR al risarcimento dei danni patiti per l’illecita diffusione dei dati sensibili relativi alla salute di un minore diversamente abile, avvenuta, nel caso di specie, attraverso la pubblica esposizione, nella piazzetta antistante l’Istituto scolastico, di una graduatoria di ammissione ai corsi scolastici.

Lo stato di salute di una persona costituisce dato “personale” e “sensibile” protetto dalla disciplina della privacy e, dunque, anche la P.A. è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy.

La tutela apprestata è spendibile tanto a favore del minore stesso, quanto dei suoi congiunti, legati da «vincoli di comunanza» di vita familiare e domestica, che condividono il vissuto e le conseguenze materiali e morali della congiunta.

La Cassazione evidenza come, alla luce della delicatezza dei dati e del realativo possibile impatto discriminatorio, non solo per la minore ma anche verso i suoi familiari, il legislatore richieda particolari cautele nella vigilanza sul possibile disvelamento del dato, in considerazione della pericolosità ontologica e strutturale del dato. La cassazione evidenzia come la sensibilità del dato dipenda dalla consapevolezza sociale dell’esistenza di  un disagio familiare.

La sentenza dunque apre scenari di notevole interesse di nuova consapevolezza della delicatezza dei trattamenti di dati di minori, diversamente abili, in ambito scolastico. Infatti, come osservato in diverse occasioni dal Garante per la protezione dei dati personali, è necessario che le p.a. procedano alla pubblicazione delle graduatorie nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa sulla privacy, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.

 

[1] Cass. civ., Sez. III, 26/6/2018, n.16816