Procedure e schemi-tipo per la programmazione di lavori, servizi e forniture nel regolamento del MIT
Il 24 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca la disciplina di attuazione dell’art. 21 del Codice.
Ai sensi del Regolamento, le amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al decreto. Fra questi, anche quello relativo all’elenco delle opere incompiute, novità del Codice, con riferimento alle quali le amministrazioni dovranno indicare se permane l’interesse pubblico al completamento, verificare la capacità attrattiva di finanziamenti privati, al fine di promuovere il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato, oppure se cederle o demolirle.
I programmi (triennali o biennali) saranno redatti ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Gli interventi per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non dovranno essere riproposti nel programma successivo.
Il Regolamento disciplina anche le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
Il Regolamento si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Fino ad allora, si applica l’art. 216, co. 3, del Codice e il precedente decreto del MIT 24 ottobre 2014.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 16 gennaio 2018, n. 14