Le procedure negoziate d’urgenza di Consip per le forniture destinate all’emergenza sanitaria
Consip S.p.A. ha bandito alcune procedure negoziate d’urgenza per l’acquisizione di forniture destinate all’emergenza sanitaria “Covid-19”. Ad oggi, le procedure riguardano forniture quali: dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva (pubblicata il 6 marzo); dispositivi di protezione individuale ed apparecchiature elettromedicali (9 marzo); kit diagnostici e tamponi rinofaringei (11 marzo); umidificatori, carrelli di emergenza, caschi ed altri dispositivi (13 marzo).
Le procedure, di cui alcune per accordo quadro e suddivise in lotti di valore anche ingente, sono caratterizzate da tempi molto veloci e sono state bandite da Consip quale soggetto attuatore individuato dal Capo del dipartimento della protezione civile per l’acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l’emergenza. Nelle ultime settimane, infatti, varie previsioni normative speciali si sono affiancate alle ipotesi già previste dal Codice dei contratti pubblici per le procedure in caso di somma urgenza (art. 163) e le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza (art. 63, co. 2, lett. c).
Fra queste, l’art. 34, co. 1, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, ha autorizzato durante lo stato di emergenza l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali in deroga al Codice dei contratti pubblici e anche la disposizione di pagamenti anticipati dell’intera fornitura.
Successivamente, l’art. 12, d.l. 9 marzo 2020, n. 14, al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus Covid-19, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, ad acquistare con tali procedure e comunque in deroga ai limiti di valore previsti dal Codice dei Contratti pubblici per gli acquisti in somma urgenza, di cinquemila impianti di ventilazione assistita e per i materiali indispensabili per il loro funzionamento.
Le procedure in questione prevedono alcune significative deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, su indicazione dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630. Innanzitutto, le procedure – ferma restando ovviamente la necessaria corrispondenza dei dispositivi offerti con le specifiche tecniche previste – sono aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo. Inoltre, trattandosi di procedure particolarmente accelerate, non sono previste le forme di pubblicazione generalmente richieste per le gare di quegli importi (GURI, GUUE e quotidiani), ma soltanto la pubblicazione sul profilo del committente della lettera di invito ad offrire.
Nella stessa ottica, non si applica il periodo di standstill ai fini della stipula, non è richiesta la garanzia provvisoria e si prevede la possibilità di effettuare la verifica delle eventuali offerte anomale successivamente alla stipula del contratto.
Al momento in cui si scrive, molti dei lotti risultano già aggiudicati, di cui alcuni in tempi effettivamente davvero ristretti. Ad esempio, la procedura per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva è stata aggiudicata a 3 giorni dall’indizione, con tanto di pubblicazione di chiarimenti di domenica.