Project financing: valutazione comparativa di tutte le proposte.

Parliamo di concessione in finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica.

Un Comune valuta di pubblico interesse una proposta di project financing formulata da un operatore in cui detiene una partecipazione di circa il 28%.
Prima della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune non procede a una comparazione tra le proposte ricevute.
Quella aggiudicata è peraltro la meno conveniente.

L’art. 183 del Codice non prevede un obbligo di valutazione comparativa delle diverse proposte. L’operato del Comune è dunque legittimo?

Ad avviso del Consiglio di Stato:

1. Una verifica anche preliminare va svolta nei confronti di tutte le proposte presentate, nell’interesse dell’operatore economico privato e della stessa P.A..
2. E’ irragionevole il rifiuto di verificare se tutte le proposte presentate siano rispondenti all’interesse pubblico primario sotteso alla concessione da affidare.
3. L’art. 183, comma 15, non prevede espressamente un obbligo di valutazione comparativa delle diverse proposte ma ciò non vuol dire che ogni verifica, anche di carattere preliminare, delle varie proposte, non sia doveroso e ciò si evince dalle regole generali dell’azione amministrativa, e di quelle in materia di contratti pubblici oltre chedal principio di ragionevolezza.
4. Tutto ciò a maggior ragione per il fatto che il Comune ha una partecipazione nella compagine del proponente.
5. Una valutazione comparativa e trasparente avrebbe potuto fugare i sospetti di favoritismo, che invece ben si possono ipotizzare in questo caso, visto il legame partecipativo tra amministrazione aggiudicatrice e potenziale aggiudicatario del servizio di illuminazione pubblica (conflitto di interessi).

In soldoni, la proposta aggiudicata prevedeva:
– una spesa per il Comune di € 2,1 milioni, contro € 1,8 milioni offerti dall’altro operatore;
– un canone annuale di € 2,46 milioni, contro gli € 1,8 milioni offerti dall’altro;
– investimenti pubblici per € 10 milioni, contro € 5 milioni dell’altro.

(Cons. St., Sez. V, 2/08/2018, n. 4777)